La società può conferire ad altra società il potere di rappresentanza sostanziale e processuale (Cass. civ. n. 25498 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società di capitali può conferire ad altra società il potere di rappresentanza sostanziale e processuale, non essendovi norme che riservino tale conferimento alle sole persone fisiche legate alla rappresentata da un rapporto di lavoro subordinato. Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo. Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per mancata enunciazione dei motivi. La proposizione di un’impugnazione inammissibile, priva di critiche aderenti alla decisione e reiterativa di doglianze già disattese, integra gli estremi dell’abuso del processo e legittima la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società, dichiarandosi procuratrice speciale di una società di distribuzione elettrica, notificava a un avvocato un atto di precetto in forza di un decreto ingiuntivo. L’avvocato proponeva opposizione, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione della società procuratrice ad agire in nome e per conto della mandante e l’invalidità delle procure alle liti rilasciate ai difensori di quest’ultima. Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sull’opposizione al primo precetto, a seguito della rinuncia della creditrice, condannando l’opponente alle spese. La Corte d’appello rigettava l’appello dell’avvocato e lo dichiarava inammissibile in parte, condannandolo altresì al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Avverso tale sentenza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio di diritto secondo cui il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella del rappresentato. La società rappresentata può infatti subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, senza che il conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come l’unica parte legittimata. La legittimazione processuale del rappresentante è coesistente con quella del rappresentato, poiché il primo non agisce in concorrenza con il secondo, ma in sua sostituzione e per suo conto.

La Corte ha altresì rilevato che il ricorrente non aveva impugnato la statuizione della sentenza d’appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la qualificazione dei motivi di opposizione come opposizione agli atti esecutivi, operata dal tribunale. Su tale capo della decisione si era quindi formato il giudicato, con la conseguente inammissibilità dei primi sei motivi di ricorso, tutti fondati sull’eccezione di difetto di legittimazione processuale della società procuratrice, sulla sua costituzione in giudizio e sulla validità della procura alle liti rilasciata ai suoi difensori.

Quanto al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente, nel prospettare che il potere di conferire la procura alle liti per conto di una società spetti solo al legale rappresentante o a un procuratore o institore persone fisiche dipendenti, non aveva enunciato alcuna censura rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello. Quest’ultima aveva correttamente osservato che la parte in senso sostanziale non può affidare il potere di rappresentarla in giudizio a soggetti cui non abbia conferito anche il potere di rappresentarla sostanzialmente, ma che nessuna norma vieta alle società di conferire il potere di farsi rappresentare sostanzialmente e processualmente ad altre società.

I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati nel complesso inammissibili per le medesime ragioni. Essi riproponevano, in forma pletorica, le stesse doglianze già esaminate, senza identificare la motivazione criticanda, così delegando alla Corte il compito di individuare l’oggetto della censura. La Corte ha ribadito che il motivo d’impugnazione si traduce in una critica della decisione impugnata, che non può prescindere dalla motivazione posta a base del provvedimento, e che l’omessa considerazione di quest’ultima comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

Il settimo motivo, relativo alla condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è stato ritenuto parimenti inammissibile per la sua genericità e assertività, non essendo ravvisabile alcuna critica in diritto alla decisione impugnata. La Corte ha infine affermato che la proposizione di un gravame inammissibile, con doglianze dirette a censurare l’apprezzamento del giudice di merito e all’esito di una duplice totale soccombenza, in assenza di argomentazioni idonee a evidenziare vizi di legittimità, integra gli estremi dell’abuso del processo e costituisce indice di mala fede o colpa grave, legittimando la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *