L’inesistenza della notifica della sentenza non deriva dalla notifica ad opera di uno solo dei difensori congiunti (Cass. civ. Sez. 3 n. 13989 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza di primo grado, effettuata dalla parte vittoriosa tramite uno solo dei difensori costituiti con mandato congiunto, è rituale e idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione: la difesa congiunta non impone, a pena di inesistenza, che la notifica sia eseguita da entrambi i procuratori, atteso che la scelta di impugnare può essere condivisa nei rapporti interni con l’altro professionista. La contestazione della regolarità di una notifica telematica deve essere specifica e tempestiva, non generica: la mera deduzione circa il formato del file (html) utilizzato, peraltro identico a quello impiegato dallo stesso appellante per la notifica del proprio atto, non integra una valida censura. Il procedimento di correzione dell’errore materiale ha natura amministrativa e non impugnatoria: non richiede la costituzione delle parti ed è irrilevante ai fini della decorrenza del termine breve, che resta ancorato alla notifica della sentenza corretta al difensore costituito nel grado di merito.
Il Fatto
La banca agiva in giudizio nei confronti del debitore e dei terzi acquirenti, proponendo azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso due atti di compravendita immobiliare. Il Tribunale accoglieva la domanda. Il soccombente proponeva appello, ma la Corte territoriale ne dichiarava l’inammissibilità per tardività, ritenendo la notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 14.01.2022, rituale e idonea a far decorrere il termine breve, scaduto prima della notifica dell’atto di gravame del 13.04.2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina i sei motivi di ricorso, distinguendo tra censure inammissibili e infondate, tutte comunque respinte.
Quanto al primo motivo, riguardante la contestazione della notifica telematica della sentenza, la S.C. lo ritiene inammissibile perché il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello, che aveva rilevato come la doglianza sulla produzione dei file html fosse stata formulata solo tardivamente in comparsa conclusionale e non già nelle note immediatamente successive all’eccezione di controparte. La contestazione era rimasta generica, non avendo l’appellante censurato il formato del file (pdf o p7m) o la leggibilità, ma solo la modalità “html”, peraltro identica a quella da lui stesso usata per notificare l’appello.
Il secondo motivo, sulla pretesa inesistenza della notifica per essere stata eseguita da uno solo dei due difensori con mandato congiunto, è dichiarato inammissibile. La Corte afferma che l’esistenza di un mandato congiunto non impone che la notifica della sentenza, ad opera della parte vittoriosa, debba essere effettuata a pena di inesistenza da entrambi i difensori: la garanzia difensiva è più rilevante dal lato passivo, mentre dal lato attivo la scelta di impugnare può essere condivisa nei rapporti interni tra professionisti.
Il terzo motivo, relativo alla mancata costituzione delle parti nel procedimento di correzione dell’errore materiale, è infondato. La S.C. richiama il precedente delle Sez. 3 n. 16032 del 2025 per affermare la natura sostanzialmente amministrativa di tale procedimento, non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato. La notifica dell’istanza di correzione è inidonea a far decorrere il termine breve, che resta ancorato alla notifica della sentenza corretta al difensore costituito.
I motivi dal quarto al sesto, concernenti la nullità della sentenza di primo grado e il merito dell’azione revocatoria, sono congiuntamente dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché presuppongono la tempestività dell’appello, negata dalla Corte territoriale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese, liquidate in complessivi euro 8.200,00, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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