La ratifica di una clausola compromissoria richiede una volontà specificamente diretta (Cass. civ. Sez. II n. 34565 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La ratifica di una clausola compromissoria stipulata da un falsus procurator non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far propria la convenzione arbitrale, potendo la ratifica essere anche implicita. Tuttavia, il rispetto della forma scritta ad substantiam esige che la ratifica risulti da un atto scritto, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione della clausola compromissoria, che manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus di fare proprio l’operato del rappresentante senza potere specificamente concernente tale convenzione arbitrale. La volontà deve essere indirizzata specificamente alla clausola compromissoria, quale negozio autonomo ad effetti processuali, e non genericamente al contratto cui accede. Ne costituisce esempio l’atto di nomina di un arbitro.

Il Fatto

La controversia concerne un contratto di appalto per lavori di assistenza archeologica, stipulato nel 2006 tra una società committente e una società appaltatrice. L’appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni eseguite. La committente proponeva opposizione, eccependo la nullità del decreto per la presenza di una clausola compromissoria che devolveva le controversie ad un arbitrato organizzato dalla locale Camera di commercio, e chiedendo in subordine la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano l’eccezione, ritenendo la clausola inopponibile, e nel merito respingevano le domande della committente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione affronta il primo motivo, relativo alla ratifica del contratto sottoscritto da un falsus procurator e della relativa clausola compromissoria. La parte ricorrente sosteneva che la ratifica fosse avvenuta per fatti concludenti, quali l’esecuzione dei lavori, l’emissione di fatture e la proposizione di azioni legali. La Corte, richiamando il principio di cui alla sentenza Cass. 2617/2021, afferma che la ratifica implicita è ammessa, ma deve risultare da un atto scritto avente finalità consequenziale alla stipulazione del negozio e manifestare in modo inequivoco la volontà del dominus di far proprio l’operato del rappresentante senza potere.

Il punto decisivo è la specificità della volontà richiesta per la clausola compromissoria. Richiamando la sentenza Cass. 1439/2020, che qualifica la clausola compromissoria come “negozio autonomo ad effetti processuali”, la Corte ne deduce che, come la clausola sopravvive alla mancata riproduzione nel contratto definitivo, allo stesso modo la ratifica deve essere specificamente diretta alla clausola stessa, e non genericamente al contratto cui accede. Gli atti di esecuzione del contratto, pertanto, non sono sufficienti.

Nel caso di specie, nessuno dei documenti prodotti dalla ricorrente aveva una finalità consequenziale alla stipulazione della clausola compromissoria. La Corte precisa che la ratifica richiederebbe un atto quale, ad esempio, la nomina di un arbitro, come nel caso deciso da Cass. 17935/2009, dove la ratifica fu desunta dalla partecipazione al giudizio arbitrale. Il primo motivo è quindi rigettato.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che il giudice di merito non ha pronunciato ultra petita, ma ha qualificato i rapporti tra le parti come riconducibili ad un accordo verbale con i medesimi elementi essenziali del contratto scritto non ratificato. Tuttavia, la Corte corregge la motivazione, ritenendo che si tratti di ratifica del contratto di appalto, ad esclusione della clausola compromissoria.

Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la mancata considerazione delle inadempienze e le presunte carenze della consulenza tecnica d’ufficio, sono dichiarati infondati. La Corte conferma che le valutazioni del merito, basate sulle risultanze della c.t.u., sono esenti da censure in sede di legittimità, essendo le doglianze un mero tentativo di rivalutazione del materiale probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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