Cumulo soggettivo e foro convenzionale esclusivo: l’eccezione di incompetenza deve coprire tutte le domande (Cass. civ. n. 19877 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., la connessione tra le domande proposte contro più convenuti sussiste sia per l’oggetto sia per il titolo quando le pretese mirano al riequilibrio delle condizioni patrimoniali dell’attore derivante dall’invalidità o inefficacia del contratto stipulato dal mandatario con rappresentanza, atteso che la spendita del nome del mandante rientra nel concetto di titolo della pattuizione. Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito ha l’onere di eccepirla anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c.; in mancanza, l’eccezione è incompleta e, quindi, inammissibile, con conseguente declaratoria di competenza del giudice adito sull’intera controversia.
Il Fatto
La società, consorziata, proponeva dinanzi al Tribunale di Torino domande di nullità o inefficacia del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato dalla propria mandataria con la società fornitrice, nonché domande di condanna solidale alla restituzione di somme pagate in eccedenza; in subordine, domande risarcitorie e di accertamento negativo di quote di energia a prezzo fisso. La società fornitrice eccepiva l’incompetenza per territorio in forza del foro esclusivo di Milano pattuito nelle condizioni generali del contratto. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per le domande principali, disponendo la separazione del procedimento e la prosecuzione dinanzi a sé per la sola domanda subordinata contro la mandataria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Il cumulo oggettivo di cui all’art. 33 c.p.c. sussiste tra domande che hanno un identico petitum mediato nei confronti di entrambi i convenuti, ancorché fondate su causae petendi distinte, come nel caso della domanda di condanna solidale fondata sulla nullità del contratto di fornitura e sull’attività del falsus procurator.
La Corte rileva che la domanda di condanna in solido si riferisce a cause certamente connesse per l’oggetto, poiché la somma richiesta è identica ed è in grado di realizzare integralmente l’interesse dell’attrice. D’altro canto, la connessione per il titolo è dimostrata dal fatto che la spendita del nome del mandante nella stipula del contratto di fornitura rientra nel concetto di titolo della pattuizione, rendendo palese il collegamento tra il contratto di mandato e il contratto di somministrazione stipulato in sua esecuzione.
Quanto al foro convenzionale esclusivo, la Corte afferma che la clausola derogatoria vincola solo la società fornitrice e la mandataria, ma non la consorziata, parte del contratto in senso solo formale. Ne consegue l’operatività della regola sulla modificazione della competenza per connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone l’estraneità di uno dei condebitori all’accordo derogatorio.
La Corte enuncia il principio per cui, in presenza di un cumulo di domande, l’eccezione di incompetenza formulata da uno dei convenuti deve contestare la competenza territoriale riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti, a pena di inammissibilità. La società fornitrice aveva quindi l’onere di eccepire l’incompetenza anche in base agli artt. 18 e 19 c.p.c., quanto alle domande proposte contro la mandataria; non avendolo fatto, l’eccezione era incompleta e il Tribunale non avrebbe potuto declinare la propria competenza.
La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Torino su tutte le domande, con termine di tre mesi per la riassunzione, e condanna la resistente e l’intimata, in solido, alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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