Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata (Cass. civ. Sez. III n. 12393 del 03.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte e accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese processuali, come concordemente richiesto. In tale ipotesi non ricorrono i presupposti per il versamento del cd. doppio del contributo unificato, atteso che tale misura, avente natura eccezionale e sanzionatoria, si applica soltanto ai casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità ed è, pertanto, di stretta interpretazione.

Il Fatto

Gli originari attori avevano convenuto in giudizio il notaio che aveva raccolto una procura falsa, utilizzata per due compravendite immobiliari non andate a buon fine, nonché la compagnia assicuratrice e altri soggetti, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del notaio, dichiarando operante la garanzia assicurativa e condannando la compagnia a tenere indenne l’assicurato, rigettando invece le domande verso gli altri convenuti. La Corte d’appello, adita dalla compagnia, aveva riformato parzialmente la sentenza quanto alla quantificazione dei danni.

Avverso tale decisione gli attori avevano proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. In pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato rinuncia al ricorso con contestuale istanza di estinzione del processo a spese compensate, accettata dalla compagnia assicuratrice e dal notaio, che hanno aderito all’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che, nel corso del giudizio di cassazione, i ricorrenti avevano depositato distinti atti di rinuncia al ricorso per intervenuta composizione bonaria della lite, con contestuale istanza di pronuncia di estinzione del processo a spese compensate. Tale rinuncia era stata accettata dai controricorrenti costituiti, i quali avevano altresì aderito all’istanza di estinzione con compensazione delle spese.

Richiamati gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., la Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, disponendo la compensazione delle spese processuali come concordemente richiesto dalle parti costituite.

Quanto al contributo unificato, la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per il versamento del cd. doppio del contributo, osservando che tale misura si applica solo ai casi di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, con la conseguenza che non può trovare applicazione in un’ipotesi di estinzione del processo per rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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