Correzione dell’errore materiale nell’indicazione del relatore nell’epigrafe dell’ordinanza (Cass. civ. Sez. 3 n. 23414 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che inficia un provvedimento della Corte di cassazione, consistente nell’erronea indicazione nell’epigrafe del nominativo del relatore, può essere corretto con la procedura prevista dall’art. 391-bis c.p.c., che richiama quella di cui all’art. 287 c.p.c.. Il relativo procedimento correttivo, avviato anche d’ufficio, non richiede pronuncia sulle spese, attesa la natura non contenenziosa dell’attività. Il provvedimento di correzione, redatto in formato elettronico, comporta il mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, sottoscritto digitalmente e inserito nel fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ..
Il Fatto
Con ordinanza n. 9384 del 2026, pubblicata in data 14 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti di una società bancaria, condannando la prima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nell’epigrafe dell’ordinanza era stato erroneamente indicato come autore della relazione in camera di consiglio un Consigliere diverso da quello effettivo, in quanto la trattazione era stata assegnata al Presidente del Collegio a seguito dell’impedimento del primo a comporre il Collegio medesimo. Rilevato l’errore, la Corte ha avviato d’ufficio la procedura di correzione con decreto presidenziale, fissando l’adunanza camerale per la trattazione dell’istanza correttiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente accertato che l’ordinanza n. 9384 del 2026 risultava effettivamente affetta da un mero errore materiale nell’indicazione, nell’epigrafe, dell’autore della relazione in camera di consiglio, essendo il Collegio composto dal Presidente relatore e da altri quattro Consiglieri.
Ha quindi ritenuto che a tale errore potesse ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale prevista, per i provvedimenti della Corte di cassazione, dall’art. 391-bis c.p.c., il cui primo comma richiama la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.
La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di correzione di errore materiale, non occorre provvedere sulle spese, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 29432 del 14/11/2024.
Da ultimo, essendo il provvedimento di correzione redatto in formato elettronico, la Corte ha disposto il mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente e inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.
In accoglimento dell’istanza, la Corte ha disposto la correzione del testo dell’epigrafe dell’ordinanza n. 9384/2026, sostituendo l’espressione relativa al Consigliere relatore con quella relativa al Presidente che aveva effettivamente redatto la relazione.
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Nota della Redazione
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