Verificazione di scrittura privata: la mancata riproposizione delle istanze istruttorie alla precisazione delle conclusioni ne determina l’abbandono (Cass. civ. Sez. 3 n. 13350 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riproposizione delle istanze istruttorie all’udienza di precisazione delle conclusioni, dopo il rigetto delle stesse da parte del giudice, determina una presunzione di abbandono che ne preclude la reviviscenza in appello. In tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, la consulenza tecnica grafologica non costituisce un onere probatorio in senso stretto a carico della parte istante, ma un mezzo istruttorio attivabile d’ufficio dal giudice; la sua mancata richiesta non può, di per sé, determinare l’inammissibilità dell’istanza di verificazione o l’inutilizzabilità del documento. Tale inutilizzabilità può però conseguire alla complessiva condotta processuale della parte, segnata dall’abbandono delle istanze istruttorie per effetto del mancato rinnovo alla precisazione delle conclusioni. La riproposizione in appello in via meramente condizionata delle istanze istruttorie non integra una specifica censura al rigetto operato in primo grado.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un finanziamento concesso da un istituto di credito a una società, garantito da più fideiussori. Uno di essi aveva donato ai figli la propria quota di un immobile; l’altro fideiussore, dopo aver pagato alla banca in surroga del primo, lo conveniva in giudizio chiedendo la condanna al pagamento e la revocatoria della donazione, producendo una scrittura privata di riconoscimento del debito, la cui sottoscrizione veniva formalmente disconosciuta dal convenuto.
Il tribunale accoglieva l’azione revocatoria ma ometteva di pronunciarsi sulla domanda di condanna. La corte d’appello, confermata la revocatoria, riteneva la scrittura inutilizzabile per il mancato corretto espletamento del procedimento di verificazione, riconoscendo al creditore soltanto una somma minore, pari alla quota interna di riparto stabilita in un precedente accordo non disconosciuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla ritenuta erronea valutazione delle istanze istruttorie e sull’inutilizzabilità della scrittura privata. Il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia, è stato ritenuto infondato: la corte territoriale aveva dedicato uno specifico passaggio alla sequenza disconoscimento-verificazione-mancata coltivazione istruttoria, valorizzando il mancato rinnovo delle richieste all’udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente statuizione espressa sulla preclusione delle attività istruttorie. La mancata riproposizione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, genera la presunzione di abbandono delle istanze e impedisce la loro reviviscenza in appello.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il fatto storico (esistenza e contenuto della scrittura) era stato oggetto di discussione e di esplicita valutazione da parte del giudice di merito, che ne aveva motivatamente escluso l’efficacia probatoria per ragioni procedurali. La censura, volta a criticare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria del documento disconosciuto, è estranea al sindacato di legittimità, anche alla luce dell’interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata: la consulenza tecnica grafologica non è un onere della parte ma un mezzo istruttorio attivabile d’ufficio dal giudice nell’esercizio della sua discrezionalità, sicché la mancata richiesta non può determinare di per sé l’inammissibilità dell’istanza di verificazione. L’inutilizzabilità della scrittura è però la conseguenza legale della complessiva condotta processuale del ricorrente, caratterizzata dalla presunzione di abbandono delle istanze istruttorie per il mancato rinnovo alla precisazione delle conclusioni, con effetti preclusivi non più recuperabili in appello. La riproposizione in grado di appello in via meramente condizionata («solo ove ritenuto necessario dalla Corte») non costituiva una specifica censura al rigetto operato in primo grado.
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Nota della Redazione
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