Società commerciale: il solo statuto determina l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 9577 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale indipendentemente dall’effettivo esercizio di siffatta attività, in quanto acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa. Spetta a chi sollecita la dichiarazione allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività agricola; grava, invece, su chi invoca l’esenzione dalla liquidazione giudiziale l’onere di provare il fatto impeditivo, e cioè lo svolgimento di attività agricola, intesa come cura e sviluppo di un ciclo biologico, ai sensi dell’art. 2135 c.c., sicché, in assenza di prova, soccombe il soggetto che appaia rientrare nel novero degli imprenditori commerciali. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese costituisce dato meramente formale, superabile dalla prova contraria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia rigettava il reclamo ex art. 51 CCII proposto dal socio accomandatario e legale rappresentante di una s.a.s., che contestava l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale della società, qualificata dal tribunale come società svolgente attività commerciale in base al dato formale della denominazione e dell’oggetto sociale. Il reclamante sosteneva la natura agricola della società, evidenziando l’acquisto di un fondo agricolo, l’assenza di mutamento di destinazione dei fondi e lo svolgimento in proprio dell’attività agricola, sino alla dedotta intromissione illecita di un terzo, che aveva comportato il sequestro del compendio immobiliare e la nomina di un amministratore giudiziario.

La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2135 c.c. e degli artt. 1 e 121 CCII, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza per non aver accertato il concreto svolgimento di attività commerciale in misura prevalente rispetto all’attività agricola.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento. La S.C. ha confermato il principio secondo cui le società costituite nelle forme del codice civile con oggetto commerciale sono assoggettabili al fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività, poiché acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della costituzione.

La Corte ha precisato che, nel caso di specie, sia la visura storica sia l’oggetto sociale della società ricomprendevano attività di natura commerciale — compravendita, costruzione, ristrutturazione e locazione di immobili propri — mentre il riferimento alle attività agricole risultava limitato alla “gestione di terreni” e alla “gestione di aziende agricole”, che rimandano ad attività di gestione immobiliare e non già di coltivazione dei fondi. Ha quindi richiamato i principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio, affermando che la sottrazione dell’impresa agricola alla liquidazione giudiziale non opera quando l’impresa svolga anche attività commerciale in misura prevalente rispetto a quella agricola.

La S.C. ha precisato che grava su chi invoca l’esenzione l’onere di dimostrare lo svolgimento di un’effettiva attività agricola, intesa come attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale. Tale onere non risultava adempiuto dalla società, né potevano assumere valenza decisiva l’acquisto del fondo rustico nel 1993, la stipulazione di contratti di affitto di fondo rustico da parte di un terzo — qualificata come attività neutra — né l’adozione del regime di contabilità semplificata, che non vale a qualificare l’attività come agricola.

La Corte ha inoltre giudicato inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto diretto a una nuova rivalutazione degli elementi istruttori già compiutamente valutati dalla Corte territoriale, senza l’indicazione precisa dei fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso, mentre il terzo motivo è stato dichiarato assorbito in ragione dell’esito del primo, trattandosi di società con oggetto commerciale che determina la fuoriuscita dall’alveo della agrarietà dei non fallibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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