Eccezione di compensazione del convenuto in sede ordinaria: inammissibile il ricorso del Fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 19441 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ordinario di cognizione promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, ex art. 56, primo comma, l. fall., l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, senza che tale eccezione sia condizionata alla preventiva proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del proprio credito. L’eccezione di compensazione è diretta a paralizzare, quale fatto impeditivo, la pretesa della curatela azionata in sede ordinaria, mentre il rito speciale dell’accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione solo per la domanda riconvenzionale volta a ottenere una pronuncia a sé favorevole, di accertamento o di condanna, idonea al giudicato.

Il Fatto

Una società, utilizzatrice di manodopera somministrata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Fallimento dell’agenzia di somministrazione per il pagamento del saldo del corrispettivo. L’opponente eccepiva in compensazione il credito da rivalsa, ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per avere assolto i crediti dei lavoratori somministrati e i relativi contributi.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e accogliendo l’eccezione riconvenzionale di compensazione, ritenuta proponibile in sede ordinaria. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la necessità dell’ammissione preventiva allo stato passivo del credito del convenuto ai fini della proponibilità dell’eccezione. Il Fallimento ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., per conformità del provvedimento impugnato all’orientamento consolidato. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 24, 52, 56, 93 e 95 l. fall. e del codice della crisi d’impresa, sostenendo che l’eccezione di compensazione non potesse essere articolata in sede ordinaria, ma dovesse essere esaminata dal giudice fallimentare in sede di formazione dello stato passivo, per garantire il contraddittorio tra i creditori.

La Corte osserva che il cosiddetto monopolio del giudice concorsuale concerne l’eccezione di compensazione sollevata dal curatore in sede di accertamento del passivo, quale strumento per paralizzare il credito del terzo ammesso al concorso formale. Viceversa, quando il curatore agisce in sede ordinaria per far valere un credito del fallito, l’eccezione di compensazione del convenuto mira a neutralizzare la pretesa della curatela e costituisce un fatto impeditivo, la cui sede naturale è il giudizio di cognizione già instaurato.

La domanda di ammissione allo stato passivo non rappresenta né una condizione di proponibilità né un presupposto processuale dell’eccezione di compensazione. La facoltà del creditore di opporre la compensazione, ai sensi dell’amplia formulazione dell’art. 56 l. fall., non può essere preclusa dalla mancata attivazione della procedura concorsuale di verifica. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite, secondo cui il sistema esclude che la sede dello stato passivo possa ospitare le pretese che il curatore fa valere verso terzi.

Quanto alla richiesta di rivisitazione dell’orientamento sulla base di un recente arresto della Corte, la Cassazione la reputa non condivisibile, atteso che la sede concorsuale attiene alla sola opponibilità dei crediti al concorso formale, mentre i fatti impeditivi del credito azionato dalla curatela vanno opposti davanti al giudice ordinario. Infine, la Corte rileva, in termini evolutivi, che l’art. 155 del codice della crisi non ha dato attuazione al criterio di delega che postulava di attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione, confermando la continuità del diritto vivente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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