Creditori irreperibili nel fallimento: il deposito liberatorio esclude ogni riparto supplementare (Cass. civ. Sez. 1 n. 6807 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento dichiarato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, l’art. 117, comma 3, l. fall. nel testo previgente prevede che il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili presso l’istituto di credito designato abbia efficacia liberatoria per la procedura. Detto deposito equivale a distribuzione, determinando la definitiva fuoriuscita delle somme dalla massa attiva fallimentare e sottraendole alla disponibilità degli organi concorsuali, con conseguente devoluzione al Fondo unico giustizia di quanto non reclamato entro cinque anni ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 143/2008. Ne consegue che le somme accantonate per i creditori irreperibili non possono essere successivamente svincolate e ripartite tra i creditori rimasti insoddisfatti, essendo precluso ogni riparto supplementare. Tale disciplina non viola i principi costituzionali né l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, non configurandosi alcun diritto dei creditori insoddisfatti sulle somme ormai fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento.
Il Fatto
Due società, creditrici chirografarie ammesse al passivo del fallimento di una società per azioni, chiedevano di essere soddisfatte, in tutto o in parte, con le somme accantonate in relazione ai c.d. creditori irreperibili. Sia il Giudice delegato, con decreto del 1° marzo 2023, sia il Tribunale di Milano, con provvedimento collegiale del 4 maggio 2023, respingevano la richiesta.
Avverso il decreto del Tribunale veniva proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi incentrati sull’interpretazione dell’art. 117, comma 3, l. fall. nel testo antecedente alla riforma del 2006-2007, applicabile alla procedura in virtù della norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, stante la loro connessione, incentrandosi entrambi sull’interpretazione dell’art. 117, comma 3, l. fall. nella formulazione previgente. Il provvedimento impugnato si poneva in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulle pronunce Cass. n. 4514/2019 e Cass. n. 5618/2020.
La prima decisione ha affermato che, per i fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore dell’art. 107 d.lgs. n. 5/2006 che ha introdotto il comma 5 dell’art. 117 l. fall., trova applicazione la disciplina previgente, che prevede il deposito presso l’ufficio postale incaricato e la devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 143/2008. La seconda pronuncia ha precisato che il deposito presso l’istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché le somme fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali. Tale insegnamento è stato poi ribadito da Cass. n. 18571/2025, che ha escluso la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori irreperibili.
Quanto ai tentativi delle ricorrenti di superare detto indirizzo, la Corte li ha ritenuti non persuasivi. Il richiamo all’art. 1213, comma 2, c.c. è stato respinto in quanto il ritiro del deposito da parte del debitore postula un consenso del creditore che non può essere ricondotto all’inerzia assoluta dei creditori irreperibili. Il riferimento alla disciplina del contratto a favore di terzi di cui all’art. 1411 c.c. è stato parimenti escluso, rilevando che il deposito non determina la nascita di alcuna relazione contrattuale a favore di terzi, segnando piuttosto l’adempimento finale del curatore, come confermato dalla previsione secondo cui il certificato di deposito vale quietanza.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., non essendo emersi elementi per mutare il consolidato orientamento, con conseguente raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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