Scioglimento del contratto di fornitura e prededuzione nel fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 22037 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rapporto pendente alla data della dichiarazione di fallimento, tutti i contratti sono soggetti a sospensione ex art. 72, primo comma, l.fall., compresi quelli per i quali non sia prevista una specifica disciplina. L’esercizio della facoltà di scioglimento da parte del curatore non richiede un negozio formale né l’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di prerogativa discrezionale rimessa alla sua autonomia. Non è necessario che il curatore menzioni espressamente l’art. 72 l.fall., essendo sufficiente che la volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale pendente risulti evidente dal contenuto della dichiarazione. Il principio di non disalimentabilità delle utenze non è compatibile con il riconoscimento della prededuzione nel fallimento, poiché la prosecuzione dei contratti pendenti presuppone una dichiarazione di subentro del curatore.
Il Fatto
La società fornitrice di energia elettrica e gas ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento, lamentando l’esclusione del proprio credito in prededuzione per le forniture erogate dopo l’apertura della procedura. Il curatore aveva comunicato al fornitore, tramite PEC, la volontà di non subentrare nei contratti di somministrazione, ma le utenze non erano state disattivate in quanto i contatori insistevano su locali di proprietà comunale destinati all’illuminazione di una via pubblica.
Il Tribunale di Spoleto ha accolto l’opposizione, ritenendo che la comunicazione del curatore non fosse qualificabile come dichiarazione di scioglimento dal contratto per mancato richiamo all’art. 72 l.fall. e valorizzando una successiva comunicazione come riconoscimento di debito. Il fallimento ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, rilevando che il mezzo non mira a rivalutare il fatto storico ma a sollecitare la revisione del giudizio sulla corretta applicazione della disciplina dei contratti pendenti, questione che conserva rilevanza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Nel merito, la Corte rammenta che, in caso di rapporto pendente alla dichiarazione di fallimento, la regola generale è la sospensione del contratto ex art. 72 l.fall., salve le eccezioni specificamente previste. Durante tale fase, il curatore può sciogliersi dal contratto senza necessità di formule sacramentali né di autorizzazione del giudice delegato, come già affermato in precedenti pronunce (Cass., n. 20215/2019; Cass., n. 10811/2017; Cass., n. 12462/2016; Cass., n. 25876/2011).
L’assenza dell’espresso richiamo all’art. 72 l.fall. non è quindi dirimente, essendo sufficiente che la volontà di sciogliersi dal rapporto risulti inequivoca dal contenuto letterale della dichiarazione del curatore. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione di tale principio, rimanendo assorbito l’esame della successiva comunicazione del 18 novembre 2022.
Parimenti erroneo è il riferimento all’obbligo di non disalimentabilità delle utenze. Tale principio, già recessivo in caso di amministrazione straordinaria che assicura la prosecuzione naturale dei rapporti in corso, non è compatibile con il riconoscimento della prededuzione nel fallimento, come affermato in precedenti occasioni (Cass., n. 14298/2025; Cass., n. 14291/2025; Cass., n. 23899/2023). La prosecuzione dei contratti pendenti presuppone una dichiarazione di subentro del curatore, al fine di far propri gli effetti negoziali (Cass., n. 3891/2026; Cass., n. 5585/2025; Cass., n. 4635/2025).
La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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