La doppia presunzione cautelare per il delitto con metodo mafioso non è superata dal solo decorso del tempo (Cass. pen. n. 40233 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i reati aggravati dal metodo mafioso, opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. Tale presunzione si applica anche ai delitti tentati o consumati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La presunzione è superabile solo se emergano elementi idonei a dimostrare il concreto ed effettivo affievolimento di ogni esigenza cautelare. Il decorso del tempo tra i fatti contestati e l’adozione della misura non è, di per sé, sufficiente a ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale, dovendo risultare una situazione obiettiva e concreta che indichi l’attuale assenza di esigenze cautelari.

Il Fatto

Il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva annullato la misura degli arresti domiciliari disposta dal Gip nei confronti dell’indagato per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale del riesame aveva revocato la misura ritenendo superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando essenzialmente la cessazione della condotta nei confronti della persona offesa dal luglio 2022 e il decorso di un triennio senza ulteriori episodi estorsivi. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione di ulteriori esposti anonimi rinvenuti presso l’abitazione dell’indagato e la erronea interpretazione di episodi che, a suo avviso, confermavano la persistente capacità intimidatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio per cui per i reati aggravati dal metodo mafioso opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Tale presunzione, ad avviso del Collegio, si applica anche ai delitti contestati con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., come già affermato dalle Sezioni di questa Corte. Il superamento della presunzione richiede la dimostrazione di elementi concreti e specifici che provino il venir meno della pericolosità sociale dell’indagato, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva fondato la propria decisione esclusivamente sul fattore temporale, omettendo di valutare gli atti trasmessi dal Pubblico ministero contenenti ulteriori esposti anonimi, sostanzialmente analoghi a quelli rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare. Tali documenti, per la loro continuità con le condotte oggetto di indagine, avrebbero dovuto essere considerati manifestazioni della persistente volontà intimidatoria dell’indagato, idonee ad attualizzare il pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto apodittica l’affermazione del Tribunale secondo cui tali elementi corroboravano le esigenze cautelari solo “in parte”, senza chiarire le ragioni di una siffatta valutazione attenuata.

Quanto alla doglianza sollevata dalla difesa in sede di memoria conclusiva circa l’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, il Collegio ne ha dichiarato la inammissibilità, non essendo la questione devoluta con il ricorso del Pubblico ministero, avente ad oggetto esclusivamente il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, e non risultando la relativa eccezione proposta in sede di riesame. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, affinché provveda a nuovo giudizio in aderenza ai principi ermeneutici indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *