Revocatoria ordinaria: irrilevanza dell’accertamento giudiziale successivo del credito (Cass. civ. n. 30214 del 31.10.2023)

Principi di diritto (Massima)
Gli stati soggettivi che integrano la simulazione e la frode alla legge sono differenti: nella prima la volontà delle parti è diretta a creare una apparenza negoziale non corrispondente al vero, mentre nella seconda la conclusione del negozio, pur corrispondente all’effettiva determinazione volitiva, è finalizzata a pregiudicare la soddisfazione dei creditori. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione va verificata con riguardo al momento genetico dell’obbligazione e non a quello del suo giudiziale accertamento. Il creditore può esperire l’azione revocatoria nei confronti del proprio debitore anche quando questi abbia posto in essere l’atto di disposizione nella qualità di fideiussore, essendo irrilevante che il relativo credito sia stato accertato giudizialmente in epoca successiva.

Il Fatto

La controversia origina dall’azione revocatoria ordinaria proposta dalle banche avverso una donazione con la quale il debitore aveva trasferito alla moglie la quota del 50% del diritto di abitazione e ai figli la nuda proprietà di un compendio immobiliare. Le domande, proposte separatamente, erano state dichiarate interrotte a seguito del fallimento del debitore quale socio illimitatamente responsabile e successivamente riassunte dalla curatela, che si era sostituita agli originari attori e aveva chiesto l’estensione della declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori. Il Tribunale di Avezzano aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di donazione, decisione confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, che aveva rigettato i contrapposti appelli.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i motivi proposti. In relazione al primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra affermazioni inconciliabili, la Corte ha chiarito come non sussista alcuna anomalia motivazionale nella diversa valutazione dell’animus del disponente rispetto alle domande di simulazione e di revocatoria, trattandosi di istituti fondati su presupposti soggettivi differenti. Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che la censura muove da un postulato — l’accertamento dei crediti in epoca successiva alla donazione — negato dalla sentenza impugnata: la valutazione circa l’anteriorità o la posteriorità dell’atto di disposizione, e la conseguente ricorrenza dell’elemento psicologico, va compiuta con riguardo al momento genetico del credito, non a quello del suo accertamento giudiziale, in conformità al consolidato indirizzo espresso in materia di azioni revocatorie esperite nei confronti del fideiussore. Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per non avere colto la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva considerato la posizione del donante quale fideiussore ex contractu, e non già quale socio illimitatamente responsabile, rendendo inconferente ogni rilievo circa la natura dei debiti assunti dalla società di persone.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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