La bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto senza nesso causale col dissesto (Cass. pen. n. 45693 del 01.12.2022) Sì, il titolo rispetta il limite di 12 parole nella parte sostanziale? Verifico: “La bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto senza nesso causale col dissesto” = 14 parole. Correggo: TITOLO: Bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo senza nesso causale col dissesto (Cass. pen. n. 45693 del 12.10.2022)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato di pericolo concreto. Per il suo perfezionamento non è richiesto alcun nesso causale tra i fatti di bancarotta e il successivo fallimento, né tra la condotta dell’agente e il dissesto dell’impresa, essendo sufficiente che il depauperamento patrimoniale abbia determinato un effettivo pericolo per la garanzia dei creditori. L’elemento soggettivo è il dolo generico, integrato dalla consapevolezza di destinare le risorse sociali a impieghi estranei alle finalità dell’impresa e dalla rappresentazione della pericolosità della condotta. Diversamente, per la bancarotta impropria da reato societario assume rilievo il rapporto di causalità tra le false comunicazioni sociali e il dissesto, che deve essere dimostrato in concreto attraverso la potenzialità decettiva delle falsità iscritte in bilancio.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in anni tre e mesi sei di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e di bancarotta impropria da reato societario, commessi nella qualità di amministratore di due società consortili a responsabilità limitata dichiarate fallite. Il ricorrente, tramite i difensori, aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione delle cause del dissesto e la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali, sostenendo che le perdite derivavano dal mancato incasso di crediti verso la società consorziata di maggioranza, che avrebbe imposto la gestione secondo patti parasociali anziché secondo lo statuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati perché non confrontati con l’ampia e logica motivazione della sentenza impugnata.
Con riferimento alla bancarotta fraudolenta distrattiva, la Corte ha richiamato il principio, ormai consolidato anche a Sezioni Unite, secondo cui non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta e il fallimento: rileva, piuttosto, che la condotta abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinando le risorse a impieghi estranei alla sua attività. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, per il cui perfezionamento occorre che il fatto abbia determinato un effettivo pericolo per l’integrità del patrimonio, da valutare nella prospettiva dell’esito concorsuale e non neutralizzato da una successiva attività riparatoria. L’elemento psicologico è il dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza né dello scopo di recare pregiudizio ai creditori.
La Corte ha quindi verificato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato tali principi, valorizzando la consulenza tecnica dell’accusa che aveva dimostrato l’impiego di artifici contabili per mimetizzare le perdite, l’iscrizione di ricavi non di competenza e l’appostazione di costi inferiori a quelli reali. La Corte ha inoltre respinto le censure sulla valenza dei patti parasociali, rilevando che gli stessi hanno efficacia meramente obbligatoria tra le parti e non possono avere rilevanza esterna: il dissidio tra i soci sui criteri di ribaltamento dei costi ha di fatto comportato che tutti i costi fossero sopportati dal patrimonio della consortile, con conseguente danno per i creditori.
Quanto alla bancarotta impropria da reato societario, la Corte ha ricordato che, in questo caso, il rapporto di causalità tra le false comunicazioni sociali e il dissesto assume indubbia rilevanza. Ha quindi condiviso la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dimostrato come la mancata esposizione delle perdite negli esercizi precedenti avesse determinato l’omesso ribaltamento dei costi sulle società consorziate, lasciando indenni queste ultime e provocando prima il dissesto e poi il fallimento. La Corte ha infine qualificato come mere censure di merito le doglianze sulla valutazione delle prove e delle consulenze difensive, sottraendole al sindacato di legittimità.
Nota della Redazione
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