Omesso avviso all’interessato dell’udienza camerale: nullità assoluta nel procedimento di esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 9448 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato della data dell’udienza camerale, fissata per i provvedimenti da assumere in executivis, determina una nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa. Tale nullità è l’effetto dell’estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. Il giudice dell’esecuzione è pertanto tenuto a osservare la prescrizione dell’art. 666, terzo comma, cod. proc. pen., che impone di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l’avviso della data dell’udienza camerale. Quando il condannato non sia più detenuto, la notifica effettuata presso l’istituto carcerario ove era in precedenza allocato non soddisfa tale obbligo.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disatteso l’istanza presentata dal condannato volta a ottenere l’unificazione sotto il vincolo della continuazione di reati giudicati con due distinte sentenze, entrambe assorbite in un provvedimento di cumulo. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi.
Con il primo motivo, lamentava la nullità dell’ordinanza per la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale: egli, infatti, era detenuto al momento della formulazione dell’istanza, ma non lo era già più allorquando l’udienza venne fissata, essendo stato collocato in affidamento terapeutico presso una struttura. Il secondo motivo verteva invece sulla violazione dell’art. 81 cod. pen., eccependo l’omogeneità e la sovrapponibilità spazio-temporale dei reati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo a una questione di error in procedendo, rimanendo assorbita la seconda doglianza. Ha preliminarmente ricordato che, quando sia dedotta la correttezza di una decisione in rito, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione contestata, potendo prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito e dovendo valutare la correttezza in diritto della decisione.
Dall’esame dell’incarto processuale è emerso che il ricorrente, all’epoca della formulazione della domanda, si trovava in stato di detenzione, ma che al momento della fissazione dell’udienza era già ospite di una struttura in affidamento terapeutico. Ciononostante, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale era stata effettuata mediante invio degli atti all’istituto carcerario ove il condannato risultava antecedentemente allocato, senza che le successive iniziative fossero andate a buon fine.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che il mancato avviso all’interessato della data dell’udienza camerale comporta una nullità assoluta ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione deve, infatti, osservare quanto stabilito dall’art. 666, terzo comma, cod. proc. pen., che prescrive l’obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l’avviso della data di udienza individuata per la trattazione dell’incidente di esecuzione. La Suprema Corte ha precisato che tale nullità è l’effetto dell’estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. Tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La fondatezza della questione processuale ha esonerato la Corte dall’esame delle ulteriori doglianze, imponendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
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Nota della Redazione
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