Distribuzione a distanza e iscrizione al R.U.I.: nessun obbligo per i dipendenti che operano nei locali (Arbitro Assicurativo n. 747 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La distribuzione assicurativa effettuata dai dipendenti di un intermediario iscritto nella sezione D del R.U.I. all’interno dei locali di quest’ultimo, ancorché realizzata mediante tecniche di comunicazione a distanza, non richiede l’iscrizione del dipendente nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari. L’operare “al di fuori dei locali” e l’operare “mediante tecniche di comunicazione a distanza” costituiscono fattispecie distinte, trattate disgiuntamente dal legislatore. La violazione degli obblighi di informativa precontrattuale e di valutazione di adeguatezza non determina la nullità del contratto, ma può configurare, al più, una responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo risarcitorio, qualora la violazione sia provata.

Il Fatto

La ricorrente, dopo aver stipulato un contratto di finanziamento con un istituto di credito, aveva aderito a una polizza assicurativa facoltativa a tutela del credito (CPI), con premio unico ripartito in 120 rate mensili. L’attività di distribuzione sarebbe stata svolta da un dipendente dell’intermediario, non iscritto al R.U.I., al di fuori dei locali commerciali e con tecniche di comunicazione a distanza. La ricorrente lamentava la mancata consegna della documentazione precontrattuale prima della stipula, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’attività di distribuzione, la restituzione dei premi versati e il risarcimento del danno.

L’intermediario resistente contestava la ricostruzione, affermando che la cliente aveva avviato un primo contatto telefonico e che, dopo un incontro in agenzia, la documentazione era stata inviata via mail.

La Motivazione del Collegio

Il Collegio ha preliminarmente esaminato la questione relativa all’obbligo di iscrizione al R.U.I. Richiamato il quadro normativo di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018, ha rilevato come l’obbligo di iscrizione nella sezione E riguardi esclusivamente gli addetti che operano al di fuori dei locali dell’intermediario. L’attività svolta all’interno dei locali, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza, non è soggetta a tale prescrizione, non essendo le due modalità di distribuzione assimilabili. Tale distinzione è confermata dall’art. 111, comma 5, del CAP, che equipara l’attività svolta nei locali e quella a distanza ai soli fini dei requisiti di onorabilità e competenza.

Nel caso di specie, non essendo emersi elementi per ritenere che la distribuzione sia avvenuta fuori dai locali commerciali, il Collegio ha escluso l’obbligo di iscrizione per il dipendente dell’intermediario.

Con riguardo alla mancata consegna della documentazione precontrattuale, il Collegio ha ricordato che l’onere della prova grava sull’intermediario. Tuttavia, la presenza di una dichiarazione sottoscritta dalla cliente di avere ricevuto la documentazione informativa è stata ritenuta idonea ad assolvere tale onere, attribuendosi alla stessa valore probatorio pieno. Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che il modulo informativo IEBCC, contenente specifici riferimenti alla polizza, era stato trasmesso il giorno precedente la sottoscrizione e che il processo di firma digitale aveva riguardato un fascicolo documentale già formato e messo a disposizione della cliente.

Il Collegio ha infine precisato che, anche ove fosse stata accertata una violazione dei doveri di informazione, la stessa non avrebbe potuto determinare la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., potendo al più configurarsi una responsabilità precontrattuale con obbligo risarcitorio, non richiedibile nella forma della restituzione dei premi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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