L’obbligo assicurativo Enpals degli animatori turistici opera anche sulla spiaggia pubblica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19071 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo assicurativo presso l’Enpals, esteso dall’art. 1 del d.P.R. n. 203 del 1993 agli «animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica», prescinde dallo svolgimento dell’attività all’interno di un edificio o stabilimento. La nozione di struttura ricettiva ha natura funzionale e ricomprende qualsiasi luogo, come la spiaggia pubblica, in cui siano organizzate attività finalizzate alla promozione del turismo. È irrilevante che i turisti possano assistere all’intrattenimento senza corrispondere alcun corrispettivo. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di scomposizione delle fattispecie.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia aveva confermato, con parziale riforma, la sentenza di prime cure che aveva respinto l’opposizione proposta da un’associazione sportiva dilettantistica e da una società a responsabilità limitata avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi previdenziali dovuti all’Enpals per gli anni 2007-2009.

La pretesa dell’Istituto si fondava su un verbale di accertamento che aveva qualificato come lavoratori dello spettacolo ventotto animatori impiegati in attività di intrattenimento sulla spiaggia di Lignano Riviera. La Corte territoriale aveva escluso il litisconsorzio necessario con la società committente dell’appalto e aveva ritenuto sussistente l’obbligo assicurativo, disponendo tuttavia il ricalcolo del credito sulla base di nuovi conteggi depositati dall’ente previdenziale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui le società lamentavano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del committente. Il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, è stato introdotto solo nel 2012 e non si applica alle fattispecie perfezionatesi anteriormente alla novella. Il motivo non censurava questo passaggio argomentativo della sentenza impugnata, mostrandosi generico.

Nel merito, il Collegio ha disatteso la censura concernente l’applicabilità della disciplina Enpals agli animatori operanti su un arenile pubblico. Ribadendo il principio già affermato nella Cass. n. 25016 del 2025, la Corte ha precisato che l’art. 1 del d.P.R. n. 203/1993 è incentrato sull’aspetto funzionale dell’attività di promozione turistica. La struttura ricettiva non è necessariamente un edificio o uno stabilimento: la spiaggia pubblica, ove vengano organizzate attività di animazione per incentivare la frequentazione turistica, rientra nella previsione normativa. È, quindi, priva di rilievo la circostanza che i turisti potessero accedere liberamente alla spiaggia senza acquistare alcun servizio.

Infondato è risultato anche il terzo motivo, concernente la rideterminazione del quantum contributivo. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo le ricorrenti dedotto una non corretta ripartizione dell’onere della prova. Quanto al vizio di motivazione, il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost., non ravvisabile nella specie, avendo la Corte territoriale esposto in modo congruo le ragioni della parziale rettifica dei conteggi operata dall’Inps.

Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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