Antifrode senza automatismo, ma senza prova della dinamica il ricorso R.C. Auto è respinto (Arbitro Assicurativo 486/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 486 del 16 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Stella.
Il principio
La devoluzione del sinistro alle Aree Speciali antifrode non comporta un automatico obbligo di declaratoria di inammissibilità del ricorso: la rimessione deve essere supportata da un’argomentazione, anche minima, a tutela del contraddittorio, e la decisione resta rimessa alla valutazione complessiva del Collegio. Nel merito, nel sinistro R.C. Auto gestito ex art. 149 CAP il ricorrente che chieda l’accertamento dell’esclusiva responsabilità altrui deve provarla (art. 2054 cod. civ.); nei limiti dei poteri istruttori esclusivamente documentali dell’Arbitro (art. 3, comma 3, del d.m. n. 215/2024), la sola descrizione della dinamica non basta, sicché non può superarsi la ripartizione paritaria applicata dall’impresa. Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e va provato; l’offerta risarcitoria ha finalità conciliativa, non è confessione e non integra venire contra factum proprium; il mancato addebito del malus è coerente con la responsabilità paritaria (art. 134, comma 4-ter, CAP).
Il fatto
Il ricorrente, coinvolto il 21 marzo 2024 in un sinistro stradale mentre percorreva una rotatoria, riconduceva l’urto alla condotta del veicolo di controparte, che avrebbe violato l’obbligo di accodamento e il divieto di affiancamento. Lamentava che l’impresa avesse omesso di sentire due testimoni, avesse rimesso la pratica alle Aree Speciali per meri “indicatori statistici” e avesse formulato un’offerta di 193 euro sul presupposto di una corresponsabilità paritaria, poi mantenuta per quasi due anni. Chiedeva l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della controparte, il risarcimento integrale (compreso il fermo tecnico), gli interessi moratori e una sanzione per la condotta istruttoria dell’impresa.
L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto, per essere il sinistro in gestione presso la struttura antifrode e bisognoso di accertamenti istruttori non consentiti al Collegio. Il ricorrente replicava che l’eccezione era tardiva e strumentale — nessuna querela né sospensione formale, e un’offerta già formulata — e invocava la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).
La motivazione
Il Collegio, pur consapevole degli esiti della pubblica consultazione IVASS sul Documento n. 1/2025, esclude un automatismo tra assegnazione del sinistro alle Aree Speciali e inammissibilità: la rimessione va supportata da un’argomentazione minima, a tutela del contraddittorio. Nella specie, tuttavia, ritiene non necessario chiedere integrazioni, perché gli atti già consentono di ritenere infondate nel merito le domande. In base all’art. 2054 cod. civ. e alla giurisprudenza (Cass. 7479/2020), la presunzione di pari responsabilità opera in via sussidiaria quando le prove non consentono di accertare le effettive responsabilità; il ricorrente si limita a descrivere la dinamica e a richiamare un parere ministeriale, senza produrre documentazione, e nei limiti dei poteri istruttori documentali (art. 3, comma 3, del Decreto) non è raggiunta la prova dell’esclusiva responsabilità altrui.
Neppure applicando d’ufficio la presunzione di concorso paritario (art. 2054, comma 2, cod. civ.) emergono elementi per quantificare un danno maggiore di quello offerto: il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e richiede prova specifica (Cass. 27343/2024), qui mancante. La domanda di mala gestio è respinta perché l’offerta risarcitoria ha portata meramente conciliativa e non confessoria (Trib. Salerno 855/2025), sicché non integra venire contra factum proprium, e comunque il ricorrente non allega né quantifica alcun danno derivante dalla condotta contestata. Infine, il mancato addebito del malus è coerente con la ripartizione paritaria della responsabilità (art. 134, comma 4-ter, CAP; Reg. IVASS n. 9/2015). Il Collegio non accoglie il ricorso.
Implicazioni pratiche
La decisione è utile su due fronti. Sul rapporto tra antifrode e ammissibilità, l’Arbitro rifiuta l’automatismo: la sola rimessione alle Aree Speciali non chiude il procedimento, ma pretende dall’impresa una motivazione minima. Sul merito, ribadisce che nell’R.C. Auto documentale l’onere di provare l’altrui esclusiva responsabilità grava sul danneggiato: senza documenti sulla dinamica, resta la ripartizione paritaria e l’offerta dell’impresa non è superabile.
Per l’assistenza all’assicurato le indicazioni operative sono nette: nell’R.C. Auto davanti all’Arbitro, dove non si assumono testimonianze né perizie, occorre costruire il fascicolo con documentazione oggettiva sulla dinamica; il fermo tecnico va provato nell’an e nel quantum, non affermato; e non conviene fondare la pretesa sull’idea che l’offerta della compagnia equivalga a un riconoscimento di responsabilità, perché ha natura conciliativa. Il mancato malus, del pari, non prova l’assenza di responsabilità: riflette solo la ripartizione paritaria.
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