Recidiva e valutazione in concreto del giudice di merito (Cass. pen. n. 32081 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati. Il giudice di merito è tenuto ad esaminare in concreto, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. La relativa valutazione, essendo espressione del merito, non è consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna dell’imputato per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di tentato furto pluriaggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto pluriaggravato e resistenza a un pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con il quale contestava la sussistenza della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente osservato che il motivo di ricorso, contestando la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito. La valutazione della recidiva, infatti, non può essere censurata in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
Nel merito, il motivo è stato ritenuto anche manifestamente infondato. Il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati.
Il giudice è tenuto, invece, ad esaminare in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato. La sentenza impugnata, alle pagine 8 e 9, aveva correttamente applicato tali criteri.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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