Ruolo nell’operazione distrattiva e dolo nella bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. V n. 26358 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il riconoscimento di un ruolo centrale dell’imputato nella programmazione ed esecuzione dell’operazione distrattiva può essere desunto da una pluralità di elementi convergenti, tra cui la messa a disposizione dei coimputati di società riconducibili all’imputato, la cessione dei macchinari della fallita a società dallo stesso amministrata e la stipula di un contratto di consulenza con godimento di locali aziendali. La contestazione meramente lessicale della qualificazione del ruolo (“architetto”) non integra travisamento della prova quando la sentenza ne spieghi puntualmente le ragioni. Il dolo del reato può essere affermato su una motivazione razionale, articolata e fondata su molteplici e convergenti dati di fatto, senza necessità di prova diretta della piena consapevolezza della situazione debitoria della società fallita.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha ridotto a tre anni di reclusione la pena inflitta all’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione per l’erronea valutazione della prova testimoniale in merito al concorso dell’imputato nel reato, contestando l’attribuzione del termine “architetto” dell’operazione. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto all’elemento soggettivo, sostenendosi che il dolo sarebbe stato desunto da circostanze inidonee a dimostrare la consapevolezza delle difficoltà finanziarie della fallita.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza si risolve nell’enfatizzazione dell’uso del termine “architetto” da parte dei giudici di merito. Il ricorrente contesta la qualificazione lessicale, ma riconosce che il teste ha indicato l’imputato come colui che si è occupato di aiutare operativamente i coimputati nell’attuazione del progetto di delocalizzazione.

La sentenza impugnata, nel definire l’imputato “architetto” dell’operazione, ne spiega puntualmente le ragioni, ricollegandosi alla testimonianza dai giudici valorizzata: i soci della fallita necessitavano di una specifica assistenza professionale e per questo si erano rivolti all’imputato, stipulando con lui un contratto di consulenza che prevedeva anche il godimento di un locale aziendale. Il contributo dell’imputato si è rivelato essenziale e pervasivo, essendosi risolto nel porre a disposizione dei coimputati una società di cui era socio e un’altra costituita in seguito, mentre parallelamente si procedeva al trasferimento dei beni mobili della fallita.

Pertanto, secondo la Corte, la contestazione dell’esattezza del termine si esaurisce su un piano puramente formale: la Corte d’appello, al di là degli aspetti lessicali, ha correttamente valorizzato il fatto che, se l’iniziativa della delocalizzazione proveniva dai coimputati, l’imputato si è attivato in prima persona per organizzarla e portarla a termine. Non è ravvisabile alcun travisamento della prova.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto parziale la lettura del ricorrente. La sentenza impugnata evidenzia anche che quasi tutti i macchinari della fallita sono stati ceduti alla società amministrata dall’imputato e che la fattura di vendita è rimasta insoluta, senza che il pagamento fosse mai sollecitato. Entrambi i giudici di merito hanno sottolineato che la cessione era avvenuta ancor prima di formalizzare il contratto relativo al progetto di produzione, e hanno ricostruito dettagliatamente i rapporti tra l’imputato, i soci della fallita e un terzo finanziatore, il cui ingente finanziamento non è mai stato restituito.

Si tratta di punti non contestati nel ricorso, che la Corte d’appello ha valorizzato per dedurne il pieno e consapevole contributo dell’imputato a una preordinata e complessa operazione distrattiva. La Corte ha concluso che i giudici di merito hanno argomentato la sussistenza del dolo su una ricostruzione razionale, articolata e fondata su molteplici e convergenti dati di fatto, priva di elementi di manifesta illogicità. Il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *