| 

Assolto dalla Corte dei conti, il dipendente può chiedere all’ente il rimborso pieno delle spese legali (Cass. civ. Sez. Lav. n. 3447 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, anche nel regime di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso dell’eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente. (Rv. 677823-01)

Il Fatto

Un’ex dirigente del Comune di Bologna era stata convenuta davanti alla Corte dei conti per responsabilità erariale e prosciolta nel merito, con condanna dell’ente alle spese di lite liquidate in 5.000 euro. Avendo però sostenuto onorari per 8.000 euro oltre accessori, ha chiesto al Comune il rimborso della differenza. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Bologna ha confermato: il CCNL 2016-2018 invocato non era applicabile ratione temporis e, secondo un’interpretazione letterale dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016, spettava alla Corte dei conti determinare l’ammontare dei costi di difesa a carico dell’amministrazione.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che le norme sulla liquidazione delle spese da parte del giudice contabile non precludono al prosciolto di chiedere in separata sede al datore di lavoro il riconoscimento integrale delle spese, come previsto dal CCNL di Area del 2002. Il Comune ha resistito; il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo motivo, muovendo dal principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 31137/2024): nei giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti conclusi con proscioglimento nel merito, il giudice contabile deve liquidare le spese legali a carico dell’amministrazione con una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente conserva il diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso del maggior importo sostenuto, perché tale diritto attiene al rapporto sostanziale tra le parti e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro.

Le Sezioni Unite avevano deciso una fattispecie anteriore all’art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile, che qui invece rileva e che non richiama il parere dell’Avvocatura dello Stato. La Sezione lavoro ha però osservato che il fondamento della decisione delle Sezioni Unite non stava in quel parere, ma nella struttura del giudizio contabile: l’amministrazione non è parte necessaria, il giudizio è promosso dal Procuratore contabile, e manca l’identità soggettiva e oggettiva che fonderebbe una preclusione da giudicato tra la statuizione sulle spese e la domanda di rimborso. Il diritto al rimborso si radica nel rapporto tra dipendente e amministrazione ed esprime il rischio che quest’ultima assume per l’attività svolta nel suo interesse, tanto che viene meno in caso di conflitto di interessi (Corte cost. n. 112/1973 e n. 267/2020).

Ne consegue che la norma sul giudizio contabile non ha portata decisiva sulla misura del diritto: la quantificazione resta regolata dai criteri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, propri del rapporto sostanziale. Il parere dell’Avvocatura, per gli enti che vi hanno accesso, non vincola comunque il giudice (Cass. n. 1221/2026, n. 21167/2024). La Corte ha inoltre escluso che il Comune potesse invocare il precedente orientamento sfavorevole come overruling, istituto che riguarda solo le regole processuali (Cass. n. 25481/2025). Assorbito il secondo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, con enunciazione del principio di diritto riportato in massima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *