Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sulla struttura della Polizia Locale (TAR Sicilia n. 680 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfarlo in modo pieno e irretrattabile. Quando tale soddisfazione manchi, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il giudice amministrativo può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, compresa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese in ragione dell’esito in rito e della natura interpretativa delle questioni.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale rappresentativa dei lavoratori della polizia locale ha impugnato, davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la deliberazione con cui la Giunta di un Comune ha qualificato il Corpo di Polizia Municipale come struttura di secondo livello, attribuendo la competenza sugli atti amministrativi a rilevanza esterna al responsabile dell’area amministrativa, qualificata di primo livello. La ricorrente ha lamentato una scissione tra attività operativa e attività amministrativa del Corpo.
Con motivi aggiunti, la parte ha poi avversato il nuovo regolamento comunale della Polizia Municipale, approvato dal Consiglio, che ha ribadito la qualificazione di secondo livello e la facoltà della Giunta di attribuire al Corpo funzioni amministrative di primo livello. Il Comune si è costituito contestando le domande. All’udienza pubblica, il difensore della ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Collegio per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via generale l’istituto della cessazione della materia del contendere, precisando che essa opera quando la successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato e sia idonea a soddisfarlo in modo pieno e irretrattabile. Il parametro è la piena satisfazione, non la mera sopravvenienza di atti.
Applicando il criterio al caso, il Tribunale esclude che la situazione sopravvenuta integri la piena soddisfazione. Da un lato, la delibera giuntale sopravvenuta non è idonea a superare la deliberazione impugnata quanto all’allegato funzionigramma, trattandosi di un mero atto di indirizzo. Dall’altro, il regolamento approvato dal Consiglio non risulta oggetto di riesame né di modifica nelle parti contestate con i motivi aggiunti.
Non sussistono quindi i presupposti della cessazione della materia del contendere. Il Collegio richiama l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti — compresa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere — argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Su tale base, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esito in rito e della natura interpretativa delle questioni agitate.
Nota della Redazione
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