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La sentenza sull’opposizione all’ATP previdenziale è impugnabile per revocazione (Cass. civ. Sez. Lav. n. 2187 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l’art. 395 c.p.c. consente d’impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall’ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall’errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l’appello, capace di assorbire anche l’errore revocatorio. (Rv. 677660-01)

Il Fatto

Una assistita aveva promosso davanti al Tribunale di Vibo Valentia il giudizio previsto dall’art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., cioè l’opposizione che segue il dissenso rispetto alle conclusioni del consulente nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo. All’esito di quel giudizio il Tribunale le aveva riconosciuto l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo febbraio 2017.

L’INPS ha chiesto la revocazione di quella sentenza, sostenendo che l’indennità di accompagnamento non era mai stata domandata: la ricorrente avrebbe limitato la richiesta alla pensione o all’assegno di invalidità civile e all’accertamento dello stato di handicap grave. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, richiamando il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e la natura tassativa dei provvedimenti revocabili: contro la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 445-bis, settimo comma, c.p.c. l’unico rimedio sarebbe il ricorso per cassazione.

L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 323, 395 e 445-bis c.p.c.; con il secondo ha affrontato il merito dell’errore di fatto. La parte intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Sezione Lavoro ritiene fondato il primo motivo. Il codice di rito stabilisce che la sentenza che definisce il giudizio promosso dopo la dichiarazione di dissenso è inappellabile (art. 445-bis, settimo comma, c.p.c.). Proprio perché inappellabile, quella sentenza è pronunciata in unico grado e rientra quindi pleno iure tra le decisioni che l’art. 395 c.p.c. consente di impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge. Il richiamo generico alla tipicità dei mezzi di impugnazione e alla ricorribilità per cassazione, operato dal Tribunale, non supera questo dato letterale.

La Corte aggiunge che l’interpretazione del giudice di merito contrasta anche con le indicazioni sistematiche della Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 2021), secondo cui la revocazione per errore percettivo è strumento di tutela primario ogni volta che un provvedimento, con attitudine al giudicato, regoli interessi protetti e il suo iter decisionale, deviato dall’errore di fatto, non sia rivedibile con un rimedio a critica libera come l’appello. Nel caso in esame la decisione è rivedibile solo con il ricorso per cassazione, impugnazione a critica vincolata, che non preclude la revocazione per i vizi autonomi dell’art. 395 c.p.c. (in senso analogo, Cass., sez. lav., 4 dicembre 2025, n. 31688).

Il secondo motivo, relativo alla configurabilità dell’errore di fatto, resta assorbito. La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, senza vincolo di diversità dell’organo decidente data la natura restitutoria del rinvio: il giudice designato esaminerà il ricorso per revocazione dell’INPS e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Data l’attinenza a dati sulla salute, la Corte dispone l’omissione delle generalità della parte intimata in caso di riproduzione dell’ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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