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Buoni postali: la prescrizione decennale decorre dalla scadenza del titolo, non dal 1° gennaio successivo (Cass. civ. Sez. I n. 3191 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente. (Rv. 677294-01)

Il Fatto

Due risparmiatori avevano chiesto al Giudice di pace il rimborso di quattro buoni postali fruttiferi delle serie AA3 e AA4, sottoscritti nell’aprile e nel maggio 2002. Il Giudice di pace aveva respinto l’eccezione di prescrizione di Poste Italiane e l’aveva condannata al pagamento di 3.500 euro oltre interessi.

Il Tribunale di Benevento aveva rigettato sia l’appello principale di Poste Italiane sia quello incidentale dei risparmiatori, che chiedevano una somma maggiore. Secondo il Tribunale, la scadenza dei buoni, fissata dall’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001 «al termine del settimo anno successivo a quello di emissione», andava riferita all’anno solare: i titoli erano quindi scaduti il 31 dicembre 2009 e rimanevano incassabili fino al 31 dicembre 2019, entro il termine decennale dell’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000.

Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. I risparmiatori hanno resistito con controricorso e, con la sola memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., hanno eccepito per la prima volta l’inammissibilità del ricorso, perché proposto «in persona del legale rappresentante pro tempore» mentre la procura ai difensori era stata rilasciata dal responsabile della funzione affari legali, procuratore speciale in forza di atto notarile; hanno richiamato Cass. n. 24551/2025.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione respinge in via pregiudiziale l’eccezione. In primo luogo, dagli atti risulta che Poste Italiane aveva depositato, insieme al ricorso e nel rispetto dell’art. 369, comma 2, c.p.c., la nomina del procuratore quale responsabile della funzione affari legali: quel procuratore, da considerare rappresentante della società, ha legittimamente rilasciato la procura speciale ad litem. In secondo luogo, la Corte ribadisce il principio di Cass. n. 15177/2024: nel rito camerale la contestazione sulla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente va proposta con il controricorso, non con la memoria, perché lo sfalsamento dei termini di deposito (dieci giorni prima della camera di consiglio per i documenti ex art. 372 c.p.c., quindici per la memoria) impedisce alla controparte di replicare.

Nel merito il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. L’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi; l’art. 10, comma 2, estende la regola alle serie già emesse per le quali non si fossero compiuti i termini previgenti. La disciplina ha così rimodulato la prescrizione sia nella durata, da cinque a dieci anni, sia nella decorrenza, non più dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi ma dalla data di scadenza del titolo.

La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 29662/2024 e da Cass. nn. 19243 e 23006/2023, 16459/2024, 19772 e 18831/2025: l’applicazione del termine decennale anche alle serie già emesse comporta che pure il dies a quo vada individuato secondo la nuova disciplina, cioè nella data di scadenza del titolo. La sentenza del Tribunale di Benevento è in contrasto con questo principio: accolto il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di diverso giudice monocratico, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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