Il risarcimento richiesto dalla stazione appaltante per responsabilità precontrattuale spetta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 988 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente, per i danni subiti a causa del comportamento scorretto tenuto da quest’ultimo in sede di gara e per la conseguente mancata stipula del contratto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. L’azione, fondata sulla violazione delle regole di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ., attiene alla responsabilità precontrattuale e non coinvolge, nemmeno mediatamente, l’esercizio di un potere pubblico autoritativo. Ne consegue che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., non può essere estesa a tale fattispecie, in cui l’amministrazione agisce a tutela del proprio patrimonio e non della legittimità del proprio operato.
Il Fatto
Una Azienda Sanitaria Locale indiceva una gara per l’affidamento di servizi, aggiudicandola in via definitiva a un Consorzio. In sede di verifica dei requisiti, l’Azienda riscontrava una grave irregolarità contributiva a carico di una delle imprese consorziate e, pertanto, disponeva l’esclusione del Consorzio e l’annullamento dell’aggiudicazione. A seguito del consolidarsi di tale esito, l’appalto veniva aggiudicato al secondo classificato.
Ritenendo che la mancata stipula del contratto fosse imputabile al Consorzio escluso, l’Amministrazione agiva dinanzi al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in una somma pari alla differenza tra le offerte economiche e ai maggiori oneri per il ritardo nell’avvio del servizio. Il Consorzio eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la controversia, avente ad oggetto la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione, rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui l’attribuzione di materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo richiede che la controversia coinvolga, anche solo mediatamente, l’esercizio di un potere pubblico autoritativo da parte dell’amministrazione.
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, tale giurisdizione si giustifica perché la stazione appaltante esercita poteri pubblicistici di selezione e aggiudicazione, che incidono sulle posizioni di interesse legittimo dei concorrenti. Diverso è il caso in cui l’amministrazione agisca per dolersi del comportamento scorretto del privato: in questa ipotesi, le parti si trovano in una posizione di parità e la controversia riguarda esclusivamente la violazione di regole di condotta civilistiche, come la buona fede e la correttezza.
Il Collegio ha precisato che la domanda risarcitoria promossa dalla pubblica amministrazione nei confronti del concorrente per responsabilità precontrattuale esula dall’ambito della giurisdizione esclusiva, poiché l’amministrazione non fa valere la legittimità del proprio potere, ma la lesione del proprio patrimonio derivante da un illecito civilistico. Ha, quindi, dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando che la causa andrà riassunta dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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