Verifica del requisito di prevalenza dell’acquacoltura solo tramite visura camerale (TAR Emilia-Romagna n. 302 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici, quando la lex specialis stabilisce che un requisito di ammissione, quale lo svolgimento dell’attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente, venga verificato unicamente sulla base della visura camerale aggiornata alla data di presentazione della domanda, l’Amministrazione è tenuta a un’applicazione vincolata della clausola, senza margini di apprezzamento discrezionale sull’attività effettivamente svolta dall’impresa. Ne consegue la legittimità dell’esclusione disposta in ragione del difetto originario del requisito di ammissibilità, qualora la visura indichi come prevalente un’attività diversa, quale la commercializzazione del prodotto conferito dai soci. La cognizione della relativa controversia appartiene al giudice amministrativo, vertendosi in tema di esercizio del potere discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio.

Il Fatto

La cooperativa ricorrente aveva richiesto un contributo a titolo di indennizzo per i mancati guadagni e i costi aggiuntivi subiti a causa della perturbazione del mercato conseguente alla guerra in Ucraina, nell’ambito della Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” del FEAMP 2014/2020, Annualità 2023. La Regione aveva escluso la domanda ritenendo che l’impresa, sulla base della visura camerale, non esercitasse l’attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente, bensì prevalentemente quella di commercializzazione all’ingrosso del prodotto dei propri soci.

Avverso l’esclusione e gli atti presupposti, la cooperativa aveva dedotto la violazione della lex specialis, del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, nonché vizi di difetto di contraddittorio e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, richiamando l’orientamento del TAR Marche (sentenza n. 743/2024) e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 17/2013. La controversia, infatti, non attiene alla fase esecutiva del rapporto, ma alla constatazione del difetto originario di un requisito di ammissibilità del beneficio, il che radica la cognizione in capo al giudice amministrativo.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto dirimente il dato letterale dell’art. 5 dell’avviso pubblico, il quale prevedeva che la verifica della prevalenza o esclusività dell’attività di acquacoltura sarebbe avvenuta “unicamente” nella visura camerale aggiornata, pena la non ammissibilità dell’indennizzo. Trattandosi di clausola non equivoca, l’Amministrazione non disponeva di alcuna discrezionalità nella sua applicazione.

La circostanza che la cooperativa svolgesse di fatto l’acquacoltura tramite i propri soci e mediante concessioni demaniali di cui era titolare non è stata ritenuta idonea a superare l’esito della verifica formale. La visura camerale ordinaria indicava, infatti, come attività prevalente l'”organizzazione e gestione del prodotto conferito dai propri soci”, con la conseguenza che il requisito di ammissione non poteva dirsi integrato. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva contestato la legittimità della clausola restrittiva, ma solo la sua applicazione, che è risultata invece conforme alla lex specialis.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *