Cessata la materia del contendere per adempimento tardivo nell’ottemperanza per la Carta del docente: spese alla PA soccombente virtuale (TAR Lombardia n. 2493 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’esecuzione tardiva del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, applicandosi il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è avvenuto solo a seguito della proposizione della causa. La liquidazione deve comunque tenere conto della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2018/19, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo di euro 500,00. Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguito il dictum, il ricorrente adiva il TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Nelle more del giudizio, con nota depositata in atti, il ricorrente rappresentava che l’Amministrazione resistente aveva provveduto, sia pure tardivamente, all’accredito delle somme dovute, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito dell’adempimento dell’Amministrazione, era venuto meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza che residui alcuna questione da decidere nel merito dell’ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione resistente, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, infatti, ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, circostanza che giustifica l’attribuzione delle spese alla parte che con il proprio inadempimento ha reso necessario l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Nel quantificare il dovuto, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221 e la giurisprudenza ivi richiamata, evidenziando che la controversia, avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del docente per una sola annualità, ha carattere seriale e non comporta, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Tale natura giustifica una liquidazione contenuta, parametrata al limitato impegno richiesto al difensore.
Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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