Inerzia della Commissione tecnica VIA e obbligo di provvedere del MASE entro termini perentori (TAR Puglia n. 967 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale con un provvedimento espresso e motivato è riconducibile al principio di certezza del tempo dell’azione amministrativa di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. I termini scanditi dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. Detta perentorietà è invocabile non solo avverso l’inerzia del Ministero dell’ambiente, ma anche avverso quella della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui mancata espressione nei termini configura una fattispecie di silenzio-inadempimento.

Il Fatto

Una società operante nel settore energetico presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un’istanza di VIA per un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 80 MW, da realizzarsi nei comuni di Lucera e Troia. Acquisita la documentazione integrativa, l’amministrazione comunicava la procedibilità dell’istanza, avviando la consultazione pubblica. Questa si concludeva senza osservazioni e senza il rilascio dei pareri degli enti coinvolti.

Decorsi inutilmente i termini di legge senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avesse predisposto lo schema di provvedimento né che il MASE avesse adottato la determinazione conclusiva, la società proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio generale, codificato nell’art. 2 della legge n. 241/1990, in forza del quale sussiste sempre l’obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, a prescindere dall’iniziativa. Il mancato esercizio del dovere di provvedere integra una fattispecie di silenzio-inadempimento, alla quale consegue la declaratoria giudiziale dell’obbligo e la condanna a provvedere.

Il Collegio ha quindi ricostruito il quadro normativo del procedimento di VIA, evidenziando la perentorietà dei termini previsti dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. La scansione procedimentale, disciplinata dall’art. 25, comma 2-bis dello stesso decreto, prevede che la Commissione tecnica si esprima entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e che il direttore generale adotti il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni, previo concerto del Ministero della cultura.

Nella fattispecie, i termini risultavano ampiamente superati. Il Giudice ha affermato l’obbligo degli organi preposti di adottare gli atti di rispettiva competenza, ravvisando l’illegittimità dell’inerzia sia della Commissione tecnica, che non aveva predisposto lo schema di provvedimento, sia del MASE. Tale conclusione è stata rafforzata dal richiamo al favor legislativo per l’insediamento di impianti da fonti rinnovabili, espresso anche dalla normativa eurounitaria.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di attivazione d’ufficio del potere sostitutivo, ritenuta superata dall’accoglimento della richiesta di nomina di un commissario ad acta. Ha pertanto ordinato alle amministrazioni di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, nominando il direttore generale competente per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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