Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 284 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore agisce per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 476/2023, pubblicata il 14-12-2023 dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi € 1.000,00.
Notificata la sentenza il 27-5-2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la parte lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorso chiede l’attivazione della Carta con accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione al caso deciso.
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del titolo. La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022: le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.
È poi decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non equiparabili a voci retributive.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve curare l’allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura, non si dà luogo a compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 440,70, oltre generali e accessori, a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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