Sanzione disciplinare della destituzione e ne bis in idem: il TAR Puglia conferma l’autonomia dell’illecito disciplinare (TAR Puglia n. 969 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché volto a sottoporre nuovamente al giudice amministrativo questioni già definitivamente vagliate, il ricorso avverso l’atto di reviviscenza degli effetti di un provvedimento disciplinare espulsivo adottato in esecuzione di una sentenza di rigetto. L’illecito disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e può fondarsi sugli stessi fatti accertati con efficacia di giudicato nel processo penale, ferma restando l’autonoma valutazione in ordine alla loro rilevanza disciplinare. L’abrogazione del reato e le modifiche agli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento non comportano l’automatica applicazione del favor rei alle sanzioni disciplinari, che restano ancorate alla violazione dei doveri di ufficio. Il divieto di ne bis in idem opera solo tra sanzioni entrambe ontologicamente penali e non trova applicazione tra la sanzione disciplinare e quella penale, diverse per natura e finalità.

Il Fatto

Un assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria veniva condannato per il reato di abuso d’ufficio, per aver favorito alcuni detenuti di un istituto penitenziario situato in un contesto territoriale ad alta densità criminale. All’esito del procedimento disciplinare, l’Amministrazione irrogava la sanzione della destituzione dal servizio, confermata in sede di riesame.

Il primo ricorso avverso tali atti veniva respinto dal TAR Puglia e, successivamente, in appello, dal Consiglio di Stato. In esecuzione della sentenza di primo grado, l’Amministrazione emanava un decreto di reviviscenza degli effetti del provvedimento espulsivo, avverso il quale il dipendente proponeva un nuovo ricorso, deducendo vizi di legittimità, sproporzione della sanzione e violazione del ne bis in idem.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, qualificando il decreto di reviviscenza come atto meramente confermativo del provvedimento di destituzione, la cui legittimità era stata già definitivamente accertata con la sentenza n. -OMISSIS- del 2021, confermata dal Consiglio di Stato. Il nuovo gravame tentava surrettiziamente di rimettere in discussione fatti e argomenti su cui si era già formato il giudicato. La Corte ha inoltre escluso che i motivi aggiunti, formulati solo in memoria sulla base di normative sopravvenute, fossero ammissibili, richiedendo un’apposita impugnazione.

Nel merito, il Collegio ha ribadito l’autonomia dell’illecito disciplinare, che può essere legittimamente fondato sugli stessi fatti accertati in sede penale con sentenza passata in giudicato, compresa quella di patteggiamento. L’Amministrazione ha l’onere di compiere una nuova e autonoma valutazione dei fatti solo in ordine alla loro rilevanza disciplinare, come avvenuto nel caso di specie.

La Corte ha escluso l’applicabilità al procedimento disciplinare dell’abolitio criminis del reato di abuso d’ufficio e delle modifiche all’art. 445 c.p.p., che limitano l’utilizzabilità della sentenza di patteggiamento. Tali istituti, infatti, non si estendono automaticamente alle sanzioni disciplinari, le quali restano ancorate alla violazione dei doveri di diligenza, lealtà ed etica professionale, come quelli di cui all’art. 10 d.P.R. n. 82/1999 che prescrive una condotta irreprensibile anche fuori dal servizio.

Quanto al ne bis in idem, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2023, il TAR ha chiarito che il divieto di cumulo di sanzioni opera solo tra sanzioni entrambe ontologicamente penali, non tra una sanzione disciplinare, posta a tutela del micro-ordinamento di appartenenza, e una penale, posta a garanzia della collettività. Ha escluso altresì l’applicazione dei criteri Engel a una sanzione disciplinare interna all’ordinamento della Polizia Penitenziaria, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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