Accesso agli atti edilizi del frontista e diniego fondato su generiche opposizioni (TAR Campania n. 2625 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti edilizi, il diniego opposto dall’Amministrazione che si limiti a richiamare genericamente le opposizioni dei controinteressati, senza esplicitare le ragioni in esse dedotte, non si fonda sull’allegazione di interessi apprezzabili e non giustifica il rifiuto dell’ostensione. L’interesse del richiedente è diretto, concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, quando sussista il requisito della vicinitas, che ricorre in capo al confinante, al frontista e a chi si trovi in situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall’edificazione. Il regime di pubblicità dei titoli edilizi risponde a un controllo diffuso sull’attività edilizia e non consente al titolare del titolo di opporre un diritto di riservatezza.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’unità immobiliare in un fabbricato condominiale, hanno presentato istanza di sanatoria per alcune opere realizzate nello stabile, respinta dal Comune. Per contestare il diniego, hanno chiesto all’Amministrazione l’accesso ai titoli abilitativi con cui erano stati assentiti i fabbricati frontisti, al fine di verificare il rispetto delle distanze legali tra gli immobili.

L’istanza è stata accolta solo parzialmente con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico. I ricorrenti hanno quindi impugnato il diniego parziale e chiesto la condanna del Comune alla completa ostensione dei documenti. Il Comune non si è costituito; si è costituito il controinteressato, contestando la propria legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso. La richiesta di accesso era motivata con esplicito riferimento all’esigenza di istruire la difesa sugli argomenti dei motivi ostativi ricevuti e sul successivo diniego di permesso di costruire in sanatoria. Il diniego parziale, invece, era basato solo sulle opposizioni motivate pervenute dai controinteressati.

Da qui la prima censura: mentre l’istanza di ostensione poggiava sull’allegazione, non contestata, di concrete ragioni ostative, il provvedimento di diniego conteneva un mero richiamo generico alle opposizioni, senza esplicitare le effettive ragioni in esse dedotte. Il rifiuto non risulta pertanto fondato sull’allegazione di interessi apprezzabili.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza in materia. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990, è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante, al frontista e a chi si trovi in situazione di stabile collegamento con la zona dell’edificio, posizione differenziata rispetto alla collettività in ordine al rispetto dei limiti allo ius aedificandi.

Il Collegio osserva inoltre che il regime di pubblicità dei titoli edilizi è funzionale a consentire a chiunque sia interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione del controllo diffuso sull’attività edilizia. I titoli edilizi sono atti pubblici e il titolare non può opporre un diritto di riservatezza; al proprietario del fondo limitrofo spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata, non emulativa né preordinata a un controllo generalizzato.

Il ricorso è quindi accolto e il Comune è condannato all’ostensione di tutti gli atti richiesti, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Le spese di lite sono compensate nel rapporto con il controinteressato e poste a carico del Comune nel rapporto con i ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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