La deroga ex art. 60 d.P.R. n. 753/1980 non è un diritto ma un beneficio eccezionale (TAR Puglia n. 955 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980 costituisce un beneficio eccezionale rispetto al regime ordinario delle fasce di rispetto ferroviario, non un diritto del proprietario dell’area. L’autorizzazione rilasciata in passato per uno specifico immobile esaurisce i propri effetti nel rapporto tra il titolare e l’Amministrazione ferroviaria e non genera un precedente vincolante per valutazioni future. La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione è esercitata sulla situazione esistente al momento dell’atto e non su scenari futuri di evoluzione della linea. Il richiamo sintetico ai fattori di discontinuità rispetto al titolo precedente integra una motivazione sufficiente del parere negativo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il parere negativo reso da RFI in relazione alla richiesta di autorizzazione in deroga per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito a Bari in prossimità della linea ferroviaria. L’edificio, legittimamente assentito, era stato oggetto nel 1996 di una deroga che ne aveva autorizzato due piani fuori terra. Il progetto prevedeva la ricostruzione con nove piani e destinazione residenziale, senza avanzamenti verso la rotaia. A valle del parere negativo, il Comune ha adottato il diniego definitivo del permesso di costruire, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso in primo luogo la censura di difetto di istruttoria per la mancata considerazione della deroga rilasciata nel 1996. Il parere impugnato, pur senza citarla, individua i due soli aspetti di discontinuità — l’incremento dell’altezza e il mutamento della destinazione in residenziale — realizzando così un confronto sostanziale con la situazione già autorizzata.

Sulla carenza di motivazione quanto alla destinazione residenziale, il richiamo alla permanenza stabile e continuativa delle persone, anche nelle ore notturne, rende il rilievo non arbitrario: la differenza di esposizione rispetto a un immobile commerciale è un dato di comune esperienza che non necessita di dimostrazione tecnica.

Il Collegio ha escluso la rilevanza delle prospettive di evoluzione futura della linea. La valutazione di rischio di RFI è riferita all’attualità, in cui transita il traffico ad alta velocità, e nessuna prognosi sui tempi di un’ipotetica riduzione del traffico può esserle imposta.

Quanto alla disparità di trattamento con edifici contigui più alti, la deroga non genera un precedente generale; ogni nuova istanza è valutata autonomamente, considerata l’evoluzione delle regole tecniche e il principio di precauzione. Dal rigetto del ricorso principale discende il rigetto dei motivi aggiunti per illegittimità derivata del diniego comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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