Cessata materia del contendere per ottemperanza a sentenza sulla Carta del docente (TAR Lombardia n. 2481 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. finalizzata all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, seguita dall’adempimento tardivo dell’Amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere, atteso il conseguimento del bene della vita sotteso alla pretesa azionata. L’esecuzione sopravvenuta non elide la soccombenza virtuale della Pubblica Amministrazione, che, avendo ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, è tenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione può essere operata in misura ridotta laddove la controversia, avente natura seriale, non richieda nei singoli procedimenti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto a fruire, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2024/25, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo complessivo di euro 3.000,00. A fronte della mancata esecuzione del dictum giudiziale, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. Successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso, l’Amministrazione provvedeva, seppur tardivamente, all’accreditamento delle somme dovute, portando a conoscenza del giudice l’avvenuto adempimento pur insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, preso atto della nota depositata dalla ricorrente e dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando il conseguimento del bene della vita cui era finalizzata la proposizione del ricorso. L’esecuzione dell’obbligo di provvedere all’accreditamento delle somme sulla Carta del docente ha infatti integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo superfluo ogni ulteriore statuizione sul merito dell’ottemperanza.
Quanto al regime delle spese, la Corte ha affermato l’operatività del criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’Amministrazione ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza, integrando un inadempimento protrattosi sino alla instaurazione del giudizio, giustifica la condanna della P.A. alla refusione delle spese in favore della parte ricorrente, nonostante la cessazione della materia del contendere.
Nella determinazione dell’importo, il giudice ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di controversia avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del docente, che presenta carattere seriale e non comporta nei singoli procedimenti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. A sostegno di tale modulazione della liquidazione, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221 e la giurisprudenza ivi richiamata.
Conseguentemente, le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con espressa distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Il Tribunale ha infine disposto che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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