Destituzione per debiti non onorati e reiterata condotta riprovevole (Cons. Stato n. 10488 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari degli appartenenti alla Polizia di Stato, la destituzione prevista dall’art. 7, comma 2, nn. 1 e 6, del d.P.R. n. 737/1981 è legittimamente irrogata quando la condotta accertata riveli mancanza del senso dell’onore e, al contempo, integri una reiterazione delle infrazioni già sanzionate con la sospensione dal servizio o una persistente condotta riprovevole successiva all’adozione di altri provvedimenti disciplinari. La valutazione delle modalità con cui è stato contratto il debito e delle cause delle difficoltà economiche del dipendente non assume rilievo dirimente quando il quadro dei precedenti disciplinari dimostri la compromissione del rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Il giudizio di proporzionalità e l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981 vanno condotti considerando complessivamente anche i precedenti, la cui molteplicità e specificità giustificano la sanzione più grave.
Il Fatto
Il Consiglio Provinciale di Disciplina di Roma della Polizia di Stato deliberava, a maggioranza, l’irrogazione della destituzione dal servizio nei confronti di un Assistente Capo per non aver onorato tributi ed entrate, per un importo comprensivo di interessi, compensi di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica, condotta che aveva determinato un pignoramento presso terzi a carico del dipendente e che si era reiterata dopo precedenti provvedimenti di sospensione. Il Capo della Polizia, con proprio decreto, destituiva il dipendente ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 6, del d.P.R. n. 737 del 1981.
Il TAR per il Lazio, con la sentenza n. 12353 del 17 giugno 2024, respingeva il ricorso proposto avverso tali atti. L’interessato proponeva appello, deducendo l’error in iudicando per violazione dell’art. 13 del citato d.P.R., l’omesso accertamento dell’esimente per forza maggiore, la carenza di istruttoria e di motivazione e la manifesta ingiustizia, sostenendo che l’esposizione debitoria si riduceva a un’unica fattispecie e che le difficoltà economiche non erano ascrivibili a un suo comportamento negligente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La Corte muove dalla qualificazione dell’infrazione contestata: la destituzione è inflitta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 1 e 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, per atti che rivelano mancanza del senso dell’onore o del senso morale e per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo l’adozione di altri provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti impugnati — il decreto del Capo della Polizia e la presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina — sono ritenuti ampiamente e logicamente motivati. Le doglianze dell’appellante, incentrate sulle modalità di formazione del debito e sulle cause delle disagiate condizioni economiche, non sono idonee a dare conto di un vizio dell’azione amministrativa. I provvedimenti hanno chiarito la ragione per cui gli atti posti in essere hanno rivelato mancanza dell’onore, richiamando i doveri del personale e le norme generali di condotta di cui agli articoli 12 e 13 del d.P.R. n. 782 del 1985.
La Corte sottolinea che entrambe le fattispecie astratte del n. 6 dell’art. 7, comma 2, sono rinvenibili nella fattispecie concreta. La plurirecidività emerge sia dal decreto, che richiama numerosi procedimenti disciplinari, di cui cinque per mancanze della stessa natura e quattro sospensioni dal servizio, sia dalla delibera, che evidenzia la persistente condotta riprovevole successiva a precedenti provvedimenti sanzionatori, gli ultimi tre irrogati negli ultimi tre anni e sempre per debiti contratti e non onorati.
In presenza di un quadro fattuale così univoco, attestante la compromissione del rapporto fiduciario con l’Amministrazione, non possono assumere rilievo le modalità con cui è stato contratto l’ultimo debito, né le disposizioni della circolare del 16 maggio 2019 — peraltro emanata successivamente agli atti impugnati —, né la genesi delle difficoltà economiche, che attengono comunque alla condotta pregressa. Il giudice di appello condivide la statuizione del primo giudice sulla congruità della motivazione.
Quanto all’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981, la Corte esclude la violazione: la norma fa riferimento anche ai precedenti disciplinari, la cui presenza e molteplicità rende evidente che la sanzione è stata irrogata nel rispetto delle norme e sulla base di un rigoroso percorso logico-giuridico. Le spese del giudizio di appello sono compensate in ragione della peculiarità della controversia e della limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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