Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in materia di validazione PEF rifiuti (TAR Puglia n. 834 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia, resa con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La definizione in rito della controversia per tale causa giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’esito processuale che non presuppone una valutazione nel merito delle censure proposte avverso la determina di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore del servizio di igiene urbana, ha impugnato la determina con cui l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER) ha concluso la procedura di validazione dell’aggiornamento del PEF per gli anni 2024-2025, approvando il Piano Economico Finanziario dell’ambito tariffario del Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. -OMISSIS-, come modificata dalla successiva delibera n. -OMISSIS-. Con il ricorso, la società ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del proprio diritto alla copertura integrale dei costi effettivamente sostenuti dal gestore.

Si è costituita in giudizio la sola AGER, mentre il Comune interessato, ARERA, l’Unione Comuni dell’Alta Murgia e la C.I.S.A. S.p.A. non si sono costituiti. Con memoria depositata l’8 maggio 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con memoria depositata nelle forme e nei termini di rito, ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia. Tale dichiarazione, pacifica e non contestata, integra un’ipotesi di sopravvenuta carenza d’interesse che preclude l’esame nel merito delle censure proposte.

La sopravvenuta carenza d’interesse determina la improcedibilità del ricorso, quale causa di cessazione della materia del contendere che prescinde da ogni valutazione sulla fondatezza delle doglianze. L’improcedibilità consegue alla definitiva venuta meno dell’interesse alla decisione, verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso e prima della definizione del giudizio.

Quanto alle spese di lite, il collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della definizione in rito della controversia che non ha richiesto alcuna delibazione del merito e che rende equo non porre gli oneri processuali a carico di alcuna delle parti costituite. La pronuncia di improcedibilità non comporta, infatti, alcuna soccombenza sostanziale, essendo venuta meno la stessa ragione del contendere.

La sentenza dichiara, pertanto, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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