Accertamento dell’avvenuta ottemperanza e interesse ad agire nel giudizio di esecuzione (TAR Puglia n. 729 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo è tenuto a verificare la permanente sussistenza dell’interesse ad agire della parte ricorrente, anche quando l’Amministrazione resistente dichiari di aver già ottemperato alla statuizione giudiziale. Laddove tale circostanza non trovi riscontro negli atti di causa, il giudice dispone un’incombente istruttorio, acquisendo una documentata relazione dall’Amministrazione, al fine di accertare l’effettiva esecuzione del giudicato. L’ordinanza istruttoria fissa il termine per l’adempimento e la successiva udienza camerale per il prosieguo del giudizio.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.1.2024, con la quale era stato riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione di somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nel corso del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, l’Amministrazione resistente depositava una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, datata 11.2.2026, nella quale si dava atto che il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente era già avvenuto in data 17.12.2025. Tuttavia, di tale circostanza non vi era alcun riscontro documentale negli atti del giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione dell’Amministrazione circa l’avvenuto pagamento non trovava alcun riscontro in atti. Al contempo, ha osservato che la parte ricorrente, nelle note di passaggio in decisione depositate il 20.4.2026, non aveva svolto osservazioni o rilievi in merito alla circostanza dedotta dall’Amministrazione.
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario disporre un’istruttoria, anche al fine di verificare la permanente sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla parte ricorrente. A tal fine, ha ordinato all’Amministrazione resistente di depositare una documentata relazione in merito all’eventuale avvenuta ottemperanza alla statuizione giudiziale.
Il termine per l’adempimento è stato fissato in 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, ovvero, se antecedente, dalla notificazione della medesima ad opera della parte ricorrente, della quale è stata espressamente onerata la notifica. Per il prosieguo del giudizio, il Tribunale ha fissato la seconda udienza camerale del mese di gennaio 2027.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.