Illegittimo il diniego di causa di servizio senza istruttoria sui chiarimenti (TAR Puglia n. 833 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, che può recepirlo anche con rinvio “ob relationem”. Il Comitato è legittimato passivamente nel giudizio di annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, atteso che l’Amministrazione datrice di lavoro è tenuta a recepire il suo giudizio sull’eziologia professionale dell’infermità. Il provvedimento di diniego adottato “allo stato degli atti” per la genericità degli elementi prodotti è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione non abbia richiesto all’interessato i necessari chiarimenti, pur essendo decorso un lungo lasso di tempo dalla domanda e sussistendo la possibilità di acquisire elementi probatori decisivi, come la sentenza del Giudice di Pace che ricostruisce la dinamica del sinistro.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità conseguente a un incidente stradale verificatosi “in itinere” mentre si recava al lavoro in motoveicolo. A distanza di oltre sei anni dalla domanda, il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo sulla riconducibilità della patologia al servizio, rilevando la genericità degli elementi prodotti e la mancata illustrazione della dinamica del sinistro. Il Direttore Generale del Personale recepiva il parere e rigettava l’istanza.
Il ricorrente impugnava il decreto e il presupposto parere, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione. A seguito della declinatoria di competenza del TAR Lazio, il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR Puglia.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiamando il principio secondo cui il Comitato di verifica, pur essendo organo consultivo, esprime un giudizio finale sull’eziologia professionale dell’infermità che condiziona in modo decisivo la determinazione ministeriale conclusiva. Tale parere, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, sicché correttamente l’organo è evocato in giudizio.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata e assorbente la doglianza relativa al difetto istruttorio. Il parere negativo era motivato esclusivamente con la genericità degli elementi prodotti e con la mancata prova della dinamica del sinistro, non contemplata neppure nel rapporto della Polizia Municipale. Il Comitato aveva deliberato “allo stato degli atti”, senza escludere in modo definitivo la possibilità di un riconoscimento in presenza di ulteriori elementi probatori.
Il TAR osserva che, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla domanda, il Comitato avrebbe dovuto richiedere al ricorrente gli opportuni chiarimenti. Solo così l’interessato avrebbe potuto produrre la sentenza del Giudice di Pace, successivamente intervenuta, che aveva accertato la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente dell’autovettura, il quale aveva effettuato un’inversione di marcia in presenza di linea continua di mezzeria.
La carenza istruttoria determina l’illegittimità del parere e del conseguente decreto di diniego, con obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza emendando i vizi riscontrati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.