Modalità alternative di attribuzione del punteggio tecnico nei contratti pubblici (TAR Molise n. 303 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara, l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere valutata sulla base di criteri esclusivamente discrezionali, purché predeterminati e conformi alla lex specialis, senza che ciò violi l’art. 108 d.lgs. n. 36/2023. Il disciplinare di gara, prevedendo la possibilità di attribuire punteggi tabellari, quantitativi o discrezionali, configura opzioni alternative e non cumulabili, essendo rimessa alla Stazione appaltante la scelta del metodo valutativo in ragione delle caratteristiche delle prestazioni. I punteggi discrezionali, se ancorati a specifici parametri motivazionali e a un metodo di riparametrazione, non alterano la par condicio e l’imparzialità della valutazione. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, potendo sindacare solo macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza o il travisamento dei fatti.
Il Fatto
La Regione Molise, quale Centrale unica di committenza, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per conto di un’Azienda sanitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis prevedeva un sistema di valutazione con massimo 100 punti, di cui 80 per l’offerta tecnica e 20 per quella economica. La società, odierna ricorrente, classificatasi seconda, impugnava gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo vizi relativi ai criteri di valutazione, alla modulistica di attribuzione dei punteggi e alla mancata valorizzazione dell’offerta economica.
Con motivi aggiunti, la ricorrente contestava la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria aveva preso atto dell’aggiudicazione e disposto la stipula del contratto, proponendo ulteriori censure avverso i punteggi attribuiti alla controinteressata per i “servizi aggiuntivi” e per la “struttura organizzativa”, nonché l’illegittima applicazione dell’istituto dell’oscuramento dell’offerta tecnica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure prospettate. Con riguardo alla presunta illegittimità del disciplinare, il Collegio ha chiarito che la scelta di attribuire punteggi esclusivamente discrezionali, ancorati a criteri motivazionali ed indicatori predeterminati, non contrasta con l’art. 108 d.lgs. n. 36/2023, il quale valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta. La previsione di punteggi tabellari, quantitativi o discrezionali nella lex specialis configura opzioni alternative, non cumulabili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità tecnica della Stazione appaltante.
Il Tribunale ha ritenuto legittima la valutazione dei “servizi aggiuntivi” e della “struttura organizzativa”, rilevando come la sinteticità delle descrizioni non infici la comprensibilità e la valutabilità delle offerte. Ha escluso la sussistenza di duplicazioni di punteggio in relazione al piano formativo, sottolineando che l’offerta della controinteressata presentava un piano ben più ampio della sola formazione ECM.
Il TAR ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, non avendo la ricorrente proposto domanda di accesso nel petitum, pur rilevando che l’ostensione era stata comunque disposta d’ufficio dal Collegio. Ha, infine, respinto le censure avverso la deliberazione di presa d’atto dell’aggiudicazione, in quanto prive di interesse per la società, non essendo stata dimostrata la fondatezza dei motivi di gravame. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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