Condono edilizio del 1986 non estende la sanatoria ai vani non contemplati (TAR Puglia n. 1146 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio del 1986 non determina la sanatoria implicita delle opere non contemplate dall’istanza, neppure quando esse siano graficamente rappresentate nelle tavole progettuali relative ad altri e diversi interventi. La mera rappresentazione dello stato di fatto costituisce evento accidentale, che non legittima l’esercizio dello ius aedificandi in assenza di verifica dei relativi presupposti. Il titolo edilizio in sanatoria divenuto definitivo per decorso del termine decadenziale non è più contestabile. Il diniego di permesso di costruire fondato su plurime e autonome ragioni motivazionali impone al ricorrente l’onere di censurarle tutte, a pena di inammissibilità per difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino emessa dal Comune di Martano, il diniego di permesso di costruire “ora per allora” e il preavviso di diniego. Gli atti riguardano un deposito attrezzi agricoli e un deposito tabacco di circa 52 mq, riconducibili alla pratica edilizia del 1982.

Il ricorrente ha sostenuto la legittimità delle opere, assumendole già coperte dalla concessione edilizia in sanatoria del 1997, relativa alla pratica del 1986, e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al rilascio del titolo postumo. Il Comune si è costituito per resistere. In sede cautelare il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’ingiunzione demolitoria; la causa è poi pervenuta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 31 della legge n. 47/1985 per la pretesa esistenza di un titolo edilizio valido ed efficace. La censura investe un atto — il condono edilizio del 1986 — che non è mai stato impugnato e che è ormai definitivo per decorso del termine decadenziale.

Nel merito, i documenti in atti dimostrano che l’istanza di condono del 1986 ha riguardato il solo ampliamento del fabbricato rurale, non anche i due vani originari contestati. Il riferimento alle tavole allegate al progetto di sanatoria è privo di pregio: per la giurisprudenza della Sezione, la rappresentazione grafica di opere inserita in elaborati relativi ad altri interventi non ne determina la sanatoria implicita, trattandosi di evento meramente accidentale (TAR Lecce sez. I n. 905 dell’11.6.2021).

Infondato è anche il secondo motivo, relativo al diniego del titolo edilizio postumo sulla pratica del 1982. Il provvedimento si fonda su plurimi e autonomi assunti motivazionali. Per costante giurisprudenza, quando un provvedimento negativo si regge su una pluralità di motivazioni ciascuna sufficiente a sorreggerlo, il ricorrente ha l’onere di censurarle tutte, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di interesse (Cons. Stato Sez. IV n. 4321 del 2016; Cons. Stato Sez. II n. 2436 del 2020; Cons. Stato Sez. III n. 3422 del 2020).

Nella specie il ricorrente non ha censurato la non conformità del manufatto alle NTA né il mancato rispetto degli indici volumetrici del vigente PRG. L’omessa impugnazione di tali determinazioni priva di interesse il ricorso; nel merito, le doglianze sono generiche e prive di supporto probatorio. Non colgono nel segno nemmeno le censure del terzo motivo, fondate su un asserito pregiudizio per la staticità dell’unità immobiliare rimasto privo di riscontro. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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