Capacità tecnica e partecipazione alla gara (TAR Puglia n. 00301 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata dimostrazione, attraverso idonea documentazione, del requisito della capacità tecnica e professionale, consistente nell’aver effettuato forniture analoghe negli ultimi dieci anni, non può essere superata dalla mera autodichiarazione del requisito stesso. Tale carenza non è sanabile neppure in sede di soccorso istruttorio, laddove l’operatore economico non versi la documentazione richiesta dalla stazione appaltante. In sede di esame dell’istanza cautelare, la sussistenza dell’esclusione per tale ragione determina il difetto del prescritto requisito del fumus boni iuris, con conseguente rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato a una gara comunitaria, a procedura aperta telematica, indetta dall’IRCCS De Bellis per l’affidamento in service di sistemi per prelievo sottovuoto e raccolta urine. In sede di esame della documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio chiedendo la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, ritenuto carente nel DGUE presentato, nonché copia dei contratti stipulati corredati dalle fatture quietanzate. Nonostante l’invito, la società non ha prodotto la documentazione a supporto e l’amministrazione ne ha disposto l’esclusione dalla procedura. Avverso l’esclusione e il successivo rigetto dell’istanza di riesame è stato proposto ricorso con domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, ritenendo la questione suscettibile di valutazione in relazione al requisito del fumus. L’esclusione della ricorrente è stata determinata dalla mancata dimostrazione, con documentazione, delle forniture analoghe effettuate negli ultimi dieci anni.
Il Collegio ha osservato che la semplice autodichiarazione del requisito non è sufficiente a comprovare la capacità tecnica e professionale, quando la stazione appaltante ne richieda espressamente la dimostrazione. Tale conclusione non è stata smentita neppure dall’esito del soccorso istruttorio, poiché la società non ha provveduto a versare la documentazione sollecitata.
La natura documentale del requisito e la mancata integrazione in sede procedimentale hanno condotto il Tribunale a ritenere che il ricorso difetti del requisito del fumus boni iuris, non ricorrendo i presupposti per la sospensione cautelare. Le spese di lite sono state demandate alla decisione di merito.
L’istanza cautelare è stata, pertanto, rigettata.
Nota della Redazione
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