Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per trasferimento in altra provincia (TAR Puglia n. 827 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, concessa ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 152/1991, costituisce atto dovuto e non discrezionale allorché si verifichi la cessazione dell’incarico che ha determinato l’assegnazione, ivi incluso il trasferimento in uffici situati in altra provincia, quale espressa causa di decadenza prevista dall’avviso pubblico e dal d.M. n. 215/2002. La decadenza opera ex lege per il venir meno dei requisiti legittimanti, senza che rilevi la circostanza che il trasferimento sia stato disposto per incompatibilità ambientale, ove il relativo provvedimento sia stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia riguardante la revoca dell’assegnazione, quando questa sia conseguenza diretta dell’esercizio del potere amministrativo di trasferimento. È ammissibile l’impugnazione della diffida al rilascio dell’alloggio adottata dall’ente proprietario, con conseguente legittimazione passiva di quest’ultimo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata in Bari, nell’ambito del programma straordinario di edilizia residenziale previsto dall’art. 18 del d.l. n. 152/1991, in quanto impegnato nella lotta alla criminalità organizzata. Con provvedimento del 2021, il Comando Legione Carabinieri Puglia ne disponeva il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale presso altra sede, senza alloggio di servizio.
A seguito di tale trasferimento, la Prefettura di Bari revocava l’assegnazione dell’alloggio, ritenendo integrata la causa di decadenza prevista dall’avviso pubblico, e l’A.R.C.A. Puglia Centrale diffidava il militare al rilascio dell’unità abitativa. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo l’illegittimità della revoca in quanto fondata su un trasferimento che egli contestava, e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello avverso la sentenza che aveva confermato la legittimità del trasferimento medesimo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’A.R.C.A., rilevando che la contestata revoca dell’assegnazione era conseguenza diretta del trasferimento per incompatibilità ambientale, costituente esercizio del potere amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo.
Il Collegio ha altresì respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’A.R.C.A. Puglia Centrale, considerato che il ricorso era diretto anche avverso la diffida al rilascio dell’alloggio dall’ente adottata, atto autonomamente impugnabile.
Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità, il TAR l’ha disattesa, evidenziando che la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso avverso il trasferimento era immediatamente esecutiva, non essendo stata richiesta alcuna sospensione cautelare in sede di appello.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il TAR ha richiamato la disciplina rilevante: l’art. 5 della delibera C.I.P.E. del 20 dicembre 1991, che configura la cessazione dall’incarico di servizio come motivo di decadenza automatica; il punto 7 dell’avviso pubblico del 2006, che individua quale causa di revoca la cessazione dell’incarico con trasferimento in altra provincia; e il provvedimento di assegnazione del 2019, che l’avviso espressamente richiamava.
Ne consegue che, accertato il trasferimento del ricorrente in altra provincia, la Prefettura non poteva far altro che adottare il provvedimento di revoca, trattandosi di atto vincolato e non discrezionale, per la perdita del titolo di occupazione dell’immobile. Le doglianze avverso il trasferimento per incompatibilità ambientale, riproposte dal ricorrente nel presente giudizio, sono state dichiarate inammissibili in quanto già vagliate dalla sentenza del TAR, con motivazioni condivise dal Collegio, divenuta esecutiva per mancata richiesta di tutela cautelare in appello.
Nota della Redazione
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