Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di atto successivo non impugnato (TAR Puglia n. 823 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto successivo che ridetermina la situazione giuridica dedotta in giudizio e tale atto non venga tempestivamente impugnato dalla parte ricorrente. L’interesse alla decisione viene meno allorché l’eventuale annullamento dell’atto originario non sarebbe comunque in grado di apportare alcuna utilità concreta alla sfera giuridica del ricorrente, atteso che il rapporto resta disciplinato dal provvedimento sopravvenuto non impugnato. La sopravvenuta carenza d’interesse costituisce condizione dell’azione che deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, il quale è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso senza entrare nel merito delle censure dedotte. Il venir meno dell’interesse determina la definizione in rito della controversia, con possibile compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito processuale.
Il Fatto
Il Comune di Poggiardo impugnava la determina del Direttore Generale di AGER n. 137 del 29 maggio 2025, con cui era stata disposta la proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell’impianto di selezione e trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani sito nel proprio territorio, fino al 31 dicembre 2025. La proroga si inseriva nel contesto della D.G.R. n. 130 del 2025, che aveva modificato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, prevedendo la dismissione degli impianti di TMB al 31 dicembre 2025.
Il Comune deduceva l’illegittimità della determinazione di proroga sia per vizi propri sia per invalidità derivata dalla D.G.R. n. 130 del 2025. Nel corso del giudizio, la società controinteressata rappresentava che AGER aveva adottato una successiva determina n. 360 del 18 dicembre 2025, con cui la scadenza del contratto era stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2026, e che tale atto non era stato impugnato dal Comune ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la circostanza dell’adozione della determina n. 360 del 2025 e della mancata impugnazione di tale atto da parte del Comune di Poggiardo era rimasta incontestata. Tale elemento assume rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio, in quanto l’atto successivo ha integralmente sostituito la regolamentazione del rapporto concessorio, rendendo inattuale la contestazione relativa alla precedente determina.
Il Collegio ha accolto l’eccezione sollevata dalla società controinteressata, affermando che l’interesse alla decisione del ricorso viene meno quando il provvedimento impugnato sia stato successivamente superato da un atto che incide sulla medesima situazione giuridica e che non sia stato a sua volta impugnato. In tale ipotesi, l’eventuale annullamento dell’atto originario non potrebbe produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, il quale vedrebbe comunque disciplinato il rapporto dal provvedimento sopravvenuto.
La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse prescinde quindi dall’esame nel merito delle censure dedotte, atteso che la condizione dell’azione viene meno in ragione del mutamento della situazione di fatto e di diritto sopravvenuto nel corso del giudizio. Il Tribunale ha, conseguentemente, dichiarato improcedibile il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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