Valutazione prove scritte esame avvocato insindacabile salvo errore ictu oculi (TAR Puglia n. 296 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense, la valutazione della Commissione d’esame è espressione di ampia discrezionalità tecnica qualificata, come tale insindacabile dal giudice amministrativo salvo che per manifesta erroneità, rilevabile ictu oculi, o palese illogicità. Ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni sui compiti scritti è sufficiente il voto numerico, attribuito in base ai criteri specifici di valutazione predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, né di apposizione di glosse o segni grafici sugli elaborati. Consegue il difetto di fumus boni juris dell’istanza cautelare volta alla sospensione del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale.
Il Fatto
Un candidato risultato insufficiente in una prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense impugnava il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale, contestando il giudizio negativo espresso sull’elaborato. Con il ricorso chiedeva altresì l’annullamento del verbale di correzione, nonché l’accertamento del proprio diritto a ottenere l’ostensione degli elaborati comparativi, richiesta con istanza di accesso agli atti del 14.04.2026, e l’ammissione con riserva alla prova orale.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio. Nella fase cautelare il ricorrente domandava la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione e competenza, procedendo alla sommaria delibazione propria della fase cautelare disciplinata dall’art. 55 cod. proc. amm.
Il Collegio ha osservato che, con riguardo all’obbligo di motivazione, per le prove scritte degli esami di avvocato è sufficiente il voto numerico, attribuito in base ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione. Non è richiesta alcuna ulteriore spiegazione o chiarimento, né l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi dal candidato.
Quanto al sindacato giurisdizionale, il TAR ha ribadito che le valutazioni della Commissione d’esame, espressione di discrezionalità tecnica qualificata, sono insindacabili nel merito. Al giudice amministrativo è preclusa un’analisi particolareggiata del giudizio tecnico, potendo il sindacato esercitarsi solo in presenza di manifesta erroneità o palese illogicità, che nel caso di specie non sono state ravvisate.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le censure proposte e ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase. L’ordinanza dispone l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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