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Ottemperanza per il pagamento delle somme dovute dal Ministero al lavoratore (TAR Puglia n. 812 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. costituisce lo strumento processuale per conseguire l’esecuzione coattiva del giudicato. In presenza di un titolo esecutivo formatosi innanzi al giudice ordinario e di un persistente inadempimento dell’Amministrazione, deve ordinarsi a quest’ultima di dare integrale esecuzione alle obbligazioni ivi scaturenti entro un termine perentorio, con riserva di nomina del Commissario ad acta quale misura successiva e subordinata all’ulteriore inerzia. La condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il diritto a percepire determinate somme. Non risultando all’Amministrazione di aver adempiuto integralmente a quanto disposto dal giudice del lavoro, la parte interessata ha agito innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione coattiva del titolo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ravvisando nel ricorso l’integrale adesione ai requisiti di legge. Il Collegio ha accertato che, alla data della decisione, l’Amministrazione non aveva dato prova di aver integralmente adempiuto alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal giudicato, non risultando agli atti di causa alcun elemento che potesse dimostrare il soddisfacimento della pretesa azionata.

Alla luce di tale persistente inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. Con riferimento all’eventualità di una ulteriore inerzia, il giudice ha scelto di riservare la nomina del Commissario ad acta, motivando tale scelta sulla base del comportamento tenuto dall’Amministrazione in casi analoghi, ove il ritardo era da ricondursi a mere carenze di organico e non a una volontà di sottrarsi agli obblighi giudiziali.

Il Collegio ha, inoltre, disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in considerazione della mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione. La pronuncia si conclude con la condanna alle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, secondo il principio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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