Opere olimpiche e sindacato sulla discrezionalità tecnica in materia di VIA (Cons. Stato n. 5988 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica non si esaurisce in un controllo formale dell’iter logico, ma investe l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio e procedimento applicativo. La parte ha però l’onere di contestare seriamente l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione: ove si fronteggino solo opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, prevale la posizione dell’organo istituzionalmente investito della competenza. In materia di valutazione di impatto ambientale l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità e il sindacato resta limitato ai profili di illogicità, incongruità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione. È legittimo il provvedimento condizionato, che prosegue sotto condizione anziché arrestarsi in attesa del perfezionamento di altra procedura presupposta, salvo il limite del principio di tipicità.
Il Fatto
Gli appellanti, proprietari di un immobile ricompreso nel tracciato dell’impianto di risalita “Apollonio-Socrepes” da realizzarsi nel Comune di Cortina d’Ampezzo, impugnavano il provvedimento di compatibilità ambientale e quello di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera. Necessaria, per la realizzazione, l’espropriazione del fondo su cui sorgeva l’edificio.
Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Veneto, i ricorsi venivano riassunti davanti al TAR Lazio, che li riuniva e li respingeva nel merito con la sentenza n. 19689 del 2025. Gli appellanti impugnavano la pronuncia davanti al Cons. Stato, chiedendone anche la sospensione; rinunciavano poi alla domanda cautelare, avendo appreso dell’avvio della demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accantona le eccezioni pregiudiziali per ragioni di economia processuale e affronta direttamente il merito. Sul primo motivo, relativo alla presunta vetustà degli studi geologici, il Cons. Stato conferma la reiezione: la relazione geologica e geotecnica allegata al progetto dà conto di campagne di indagine protrattesi dal 2009, con sondaggi, monitoraggi inclinometrici e note tecniche redatte nel novembre e dicembre 2024. Il presupposto di fatto della censura risulta smentito dagli atti.
La Corte ribadisce i criteri del sindacato sulla discrezionalità tecnica: è ammesso il controllo diretto dell’attendibilità tecnico-scientifica, ma la parte deve individuare l’errore di criterio o la sua inesatta applicazione. Nel caso concreto l’appellante si limita a riproporre la tesi della sottovalutazione della franosità senza enucleare l’errore tecnico. Il rilevante smottamento verificatosi nell’agosto 2025, quale mero accadimento, è inidoneo a comprovare l’errore di valutazione; la perizia di parte riconduce anzi il fenomeno a cause diverse dal modello geomorfologico recepito, senza contestarlo espressamente.
Su osservazioni e alternative localizzative, la Corte richiama il principio per cui le osservazioni dei privati costituiscono apporto collaborativo e non richiedono risposta puntuale, ove la scelta sia sorretta da congrua motivazione. L’individuazione del tracciato rientra nella discrezionalità dell’amministrazione. Nel merito, le osservazioni risultano esaminate, anche quanto alle alternative ragionevoli e all’alternativa zero.
Sul motivo relativo all’ex cabina, il Collegio ritiene legittimo il provvedimento condizionato: il parere favorevole della Soprintendenza subordina la demolizione alla verifica dell’interesse culturale o, in alternativa, all’autorizzazione della competente Commissione regionale. L’art. 38, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 1 legge n. 241/1990, con i principi di efficienza e non aggravamento, sorreggono il modus procedendi; l’arresto del procedimento avrebbe frustrato i tempi imposti dalla manifestazione olimpica. Il motivo, inoltre, confonde la disciplina dei beni culturali con quella dei beni paesaggistici e non argomenta sui limiti delle prescrizioni.
Numerosi motivi sono dichiarati inammissibili per violazione degli artt. 101 e 104 c.p.a.: il secondo, il sesto, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo ripropongono doglianze di primo grado senza critica puntuale della motivazione, o si risolvono in valutazioni di opportunità estranee al sindacato di legittimità. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché gli effetti sulla localizzazione resterebbero immutati. La validazione del progetto con condizione di efficacia non è contraddittoria, perché concerne mere modifiche formali e l’urgenza risulta effettivamente sussistente. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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