Dichiarazione di inefficacia della SCIA alternativa e periculum in mora meramente economico (TAR Puglia n. 295 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso un provvedimento di dichiarazione d’inefficacia di una SCIA alternativa al Permesso di Costruire non può essere accolta quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente abbia natura meramente economica e difetti il requisito del periculum in mora. La mera prospettazione di un danno patrimoniale, non assistita dall’adozione di atti repressivi dell’attività edilizia da parte dell’amministrazione, non integra il presupposto dell’urgenza che giustifica la misura cautelare.

Il Fatto

Una società impugnava, con ricorso e successivi motivi aggiunti, le note con cui il Comune aveva intimato il pagamento di un contributo di costruzione ex art. 16 del DPR n. 380/2001 e l’incremento ex art. 42 DPR n. 380/2001, nonché il reperimento di aree per parcheggi privati e pubblici, per un intervento di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico e sopraelevazione del sottotetto.

Successivamente, l’amministrazione adottava un provvedimento definitivo di dichiarazione d’inefficacia della SCIA alternativa al Permesso di Costruire presentata dalla ricorrente, avverso il quale la società proponeva motivi aggiunti, chiedendo altresì la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha valutato, all’esito della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, che il ricorso non fosse assistito dal requisito del periculum in mora.

In primo luogo, il tribunale ha evidenziato che il provvedimento definitivo del 9 marzo 2026, pur dichiarando l’inefficacia della SCIA, faceva espressamente salva la possibilità di presentare una ulteriore proposta di area da destinare a parcheggio, nell’ottica di favorire la collaborazione istituzionale e la corretta definizione del procedimento. Tale circostanza deponeva per l’assenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in capo alla ricorrente.

In secondo luogo, il collegio ha rilevato che non erano stati adottati atti volti alla repressione dell’attività edilizia, circostanza che escludeva l’urgenza di una tutela anticipatoria.

Infine, il tribunale ha qualificato come meramente economico il paventato pericolo di non ottenere l’accreditamento istituzionale, escludendo che tale danno potesse integrare il requisito del periculum in mora. Sulla base di tali motivazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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