Illegittimo il bando senza valutazioni individualizzate per studenti disabili (TAR Lazio n. 10084 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto allo studio della persona con disabilità impone all’università di programmare interventi adeguati al bisogno della persona e alla peculiarità del piano di studio individuale. È illegittimo il bando che fissi limiti temporali di iscrizione e requisiti di progressione negli studi senza prevedere alcun meccanismo di deroga o di valutazione individualizzata che tenga conto della gravità della disabilità e del nesso con il ritardo, in violazione dell’art. 13, comma 1, lettera c), legge n. 104/1992 e dell’obbligo di accomodamento ragionevole ex art. 5-bis della medesima legge. È altresì illegittima la clausola che imponga l’invio della domanda esclusivamente a mezzo PEC personale del candidato, escludendo la PEC dell’amministratore di sostegno, soggetto investito di poteri rappresentativi dall’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Una studentessa con disabilità grave — rappresentata dalla madre, amministratrice di sostegno — ha impugnato il bando con cui l’Ateneo indiceva la selezione per il conferimento di contributi a sostegno dell’assistenza alla comunicazione per l’anno accademico 2025-2026. La ricorrente lamentava la rigidità dei criteri di accesso, che imponevano l’iscrizione da meno di sei anni per le lauree triennali e il superamento di almeno un esame nell’anno precedente, nonché la previsione che la domanda fosse inviata esclusivamente tramite PEC personale del candidato. Il Collegio ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso che la definizione dei criteri di accesso ai benefici universitari rientra nella discrezionalità amministrativa dell’Ateneo, sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione. Ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, l’esercizio di tale discrezionalità avesse oltrepassato i limiti esterni, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali che presidiano il diritto allo studio delle persone con disabilità.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha chiarito di non ritenere di per sé irragionevole la previsione di limiti temporali correlati alla progressione negli studi, rispondendo essa a esigenze di impiego efficiente delle risorse pubbliche. Ha però giudicato non coerente con i principi di proporzionalità, personalizzazione e accomodamento ragionevole la previsione di un criterio temporalmente rigido, non accompagnato da alcun meccanismo derogatorio o da una valutazione individualizzata delle situazioni di disabilità grave. Il bando, nella sua rigidità, precludeva a monte qualsiasi valutazione del caso concreto, in violazione del paradigma normativo di cui all’art. 5-bis della legge n. 104/1992, introdotto dal D.Lgs. n. 62/2024, che richiede accomodamenti “necessari, adeguati, pertinenti e appropriati rispetto alle condizioni di contesto nel caso concreto”.
Il Tribunale ha poi accolto il terzo motivo, relativo alla clausola che imponeva l’invio della domanda esclusivamente a mezzo PEC personale del candidato. La previsione, nell’escludere indistintamente l’utilizzo di PEC intestate a parenti o terze persone, ometteva di considerare la peculiare posizione dell’amministratore di sostegno, soggetto investito di poteri rappresentativi ai sensi degli artt. 404 ss. cod. civ. e della legge n. 6/2004. Pretendere che una studentessa con grave disabilità si doti e utilizzi autonomamente una PEC personale, escludendo che la domanda possa essere presentata dal suo rappresentante legale, vanifica la funzione di protezione giuridica per la quale l’amministratore di sostegno è stato nominato. La clausola risulta pertanto irragionevole e sproporzionata.
Il secondo e il quarto motivo — concernenti rispettivamente il meccanismo di rimborso ex post delle spese e l’indeterminatezza della nozione di “soggetti qualificati” — sono stati assorbiti, dovendo tali profili essere rivalutati dall’Amministrazione in sede di riesame della posizione della ricorrente, alla luce del principio di personalizzazione e adeguatezza del sostegno.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.