La perdita del grado per rimozione non è automatica in caso di consumo di stupefacenti (TAR Abruzzo n. 227 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’articolo 1357 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, configura la perdita del grado per rimozione come la più grave delle sanzioni disciplinari di stato, la cui irrogazione non può prescindere da una valutazione concreta della gravità dei fatti. L’automatismo espulsivo per il solo fatto del consumo di sostanze stupefacenti da parte del militare contrasta con l’articolo 1355 del d.lgs. n. 66/2010, che impone la graduazione della sanzione secondo i criteri ivi indicati. Gli atti di indagine del procedimento penale, anche se concluso con archiviazione, sono utilizzabili nel procedimento disciplinare ove legittimamente acquisiti, assumendo valenza indiziaria ai fini della ricostruzione del quadro fattuale.
Il Fatto
Un appuntato scelto della Guardia di Finanza era stato sottoposto a procedimento disciplinare di stato per l’acquisto e il consumo di gruppo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, nonché per la contiguità con soggetti operanti nell’illegalità. Con determinazione del 5 novembre 2024, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale aveva irrogato la sanzione della perdita del grado per rimozione, con conseguente iscrizione, senza grado, nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito. Il ricorso gerarchico proposto dall’interessato era stato respinto dal Comando Generale della Guardia di Finanza con provvedimento del 26 febbraio 2025, avverso il quale il militare aveva proposto ricorso al TAR, deducendo vizi di legittimità sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso giurisdizionale, avvenuta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, e tempestivo il ricorso gerarchico stesso, proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sanzione disciplinare.
Nel merito, il TAR ha respinto i primi tre motivi di ricorso, concernenti le modalità di accertamento dei fatti e l’utilizzabilità delle intercettazioni e delle sommarie informazioni nel procedimento disciplinare. Ha precisato che gli atti di indagine assunti nel procedimento penale, ove legittimamente acquisiti, possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare anche in assenza di un vaglio dibattimentale, assumendo una valenza indiziaria che può essere contestata solo sotto il profilo dell’erroneo accertamento dei presupposti. Nel caso di specie, la pluralità degli indizi raccolti ha reso plausibile il coinvolgimento del militare nelle condotte di acquisto e consumo di gruppo della sostanza stupefacente, condotte incompatibili con i compiti istituzionali del Corpo.
Il quarto motivo è stato invece accolto. Il Collegio, pur consapevole dell’orientamento giurisprudenziale che ravvisa nel consumo di stupefacenti da parte del militare un comportamento di radicale gravità tale da determinare l’automatica applicazione della sanzione espulsiva, ha rilevato che tale automatismo contrasta con l’articolo 1355 del d.lgs. n. 66/2010, il quale impone la graduazione della sanzione disciplinare. L’Amministrazione non aveva adeguatamente valutato la condizione personale del ricorrente né la possibilità che il consumo potesse essere insussistente ovvero occasionale, alla luce delle analisi di laboratorio prodotte dall’interessato e degli accertamenti richiesti e mai disposti.
La sentenza ha quindi disposto l’annullamento parziale dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione in relazione alla scelta della sanzione espulsiva, con effetto conformativo consistente nell’obbligo per il competente Comando di rivalutare il quadro probatorio e di esternare le ragioni della sanzione da irrogare. Le spese di lite sono state compensate per la soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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