Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri commissario ad acta (TAR Sicilia n. 677 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, onde ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Il giudicato che riconosce al docente precario il diritto alla Carta elettronica del docente impone all’Amministrazione l’accredito della somma liquidata, con rivalutazione e interessi, secondo le modalità previste per il personale a tempo indeterminato. L’inerzia serbata dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge integra inadempimento e legittima la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta quando non risulti un effetto manifestamente iniquo, commisurandosi agli interessi legali sulla somma liquidata per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 473/2024 del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, resa in data 3 aprile 2024 e passata in giudicato il 4 ottobre 2024. Con quel titolo è stato riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’accredito di euro 500,00, oltre rivalutazione e interessi, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e agli uffici scolastici competenti il 3 aprile 2024, insieme ai dati necessari all’esecuzione, ma l’accredito non è stato disposto. La ricorrente lamenta anche che il sistema informatico della Carta non consentirebbe l’accesso e la registrazione dei docenti a tempo determinato. Chiede perciò la condanna all’adempimento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma, senza difese sostanziali né indicazioni sullo stato del pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La pretesa azionata trova fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione. La sentenza del Tribunale di Agrigento reca una condanna in favore della ricorrente, è divenuta definitiva ed è stata ritualmente notificata, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento.

A fronte del chiaro contenuto precettivo del giudicato, l’Amministrazione non ha provveduto: non ha disposto l’accredito sulla Carta elettronica dell’importo riconosciuto, impedendo la concreta fruizione del beneficio. L’inerzia persiste e il ricorso è pertanto ammissibile e fondato.

Il Ministero va dunque obbligato a dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito sulla Carta dell’importo di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei termini del titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale dispone l’intervento sostitutivo, nominando sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà su istanza di parte e decorso inutilmente il termine, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

È accolta anche la domanda di penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Ente non ha rappresentato ragioni ostative: l’applicazione della misura non determina quindi un effetto manifestamente iniquo. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento, restando compreso nel mandato del commissario anche il pagamento della penale maturata. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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