Verifica requisiti tramite FVOE e DGUE: la mancata compilazione della sezione dedicata non determina l’esclusione se la documentazione è nel fascicolo virtuale (TAR Puglia n. 801 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere compiuta dalla stazione appaltante accedendo al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara. L’eventuale mancata compilazione, da parte del concorrente, della sezione del DGUE dedicata alla dichiarazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale non è causa di esclusione, laddove la documentazione idonea a comprovare il possesso di detti requisiti sia stata comunque caricata nel FVOE. La stazione appaltante ha, inoltre, l’obbligo di acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti, senza potersi limitare a quelli prodotti spontaneamente dal concorrente. Il giudizio di anomalia dell’offerta non è inficiato dalla sola circostanza che il concorrente non abbia variato l’importo complessivo dell’offerta, purché abbia dimostrato la serietà e la sostenibilità della stessa tramite economie di scala derivanti dalla propria organizzazione aziendale.

Il Fatto

La società ricorrente, terza classificata, ha impugnato l’aggiudicazione, in favore della controinteressata — gestore uscente —, della gara per l’affidamento del servizio di gestione e cura del verde pubblico di un Comune, lamentando, tra l’altro, la mancata dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Ha altresì contestato l’esito positivo del procedimento di verifica di anomalia, deducendo che l’offerta della controinteressata sarebbe stata insostenibile, in quanto basata su un costo della manodopera notevolmente inferiore a quello stimato dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, atteso che la domanda di annullamento è stata comunque ritenuta infondata nel merito. In relazione alla censura concernente la mancata dichiarazione dei requisiti, il Collegio ha osservato che il disciplinare di gara, all’art. 6, prevede che la stazione appaltante verifichi il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE. L’art. 15 del disciplinare richiede, inoltre, la compilazione del DGUE; la piattaforma telematica utilizzata, però, impone, anche per i requisiti di ordine speciale, l’utilizzo della sola sezione Alfa del DGUE, demandando al FVOE l’accertamento analitico.

Ciò posto, l’infondatezza della censura è emersa dal fatto che la controinteressata ha reso le dichiarazioni richieste nel DGUE e ha caricato nel FVOE la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti. Quanto, poi, alla specifica doglianza relativa al requisito tecnico-professionale, il Tribunale ha evidenziato che dagli atti di causa risulta un importo dei servizi decennali pari ad almeno 1.883.994,67 euro, comprovato dai contratti stipulati dalla controinteressata, quale gestore uscente, con il Comune. Trattandosi di documentazione in possesso della stazione appaltante, quest’ultima aveva l’obbligo di acquisirla d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, con la conseguenza che non poteva aversi riguardo ai soli certificati rilasciati da un diverso ente.

Con riferimento alla contestazione sull’anomalia, il Collegio ha rilevato che la controinteressata, nelle giustificazioni rese, non ha modificato l’importo complessivo dell’offerta, ma si è limitata a dimostrare come questa fosse seria e sostenibile grazie alle economie di scala derivanti dalla sua organizzazione aziendale, dall’impiego di mezzi elettrici e tecniche di mulching, nonché dall’ottimizzazione dei turni di lavoro. Il Tribunale ha, infine, dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le censure volte a contestare la mancata esclusione della seconda classificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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